LEGGE 24 aprile 1989, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale

Coming into Force27 Aprile 1989
Enactment Date24 Aprile 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/04/26/089G0179/ORIGINAL
Published date26 Aprile 1989
Official Gazette PublicationGU n.96 del 26-04-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 aprile 1989 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

AMATO, Ministro del tesoro

COLOMBO, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 26 maggio 1989.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1989, n. 66

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: "A decorrere dall'anno 1989" sono inserite le seguenti: "e sino all'approvazione della legge organica regolatrice dell'autonomia impositiva degli enti locali";

il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

"4. L'imposta e' determinata in base all'attivita' esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali comunque utilizzati per l'esercizio delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' quella delle aree attrezzate per lo svolgimento di dette attivita', con esclusione:

  1. della superficie dei locali e delle aree destinata alla distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;

  2. della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attivita' aeroportuali, portuali e autoportuali;

  3. della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione o di autorizzazione comunale;

  4. per le imprese di gestione immobiliare, della superficie dei lavori e delle aree destinate alla locazione, anche finanziaria.

    4- bis. Non sono compresi nella esclusione di cui al precedente comma 4, i pubblici esercizi, i posti di ristoro, le rivendite di generi diversi ed in generale tutte le attivita' commerciali di distribuzione di carburante e di servizio per le auto e per le persone lungo le autostrade, negli aeroporti, nei porti, negli autoporti, negli edifici ferroviari e in tutti gli altri edifici nei quali si svolgono le attivita' escluse a norma del precedente comma 4.

    4-ter. La superficie delle aree attrezzate, se coperta, e' computata in ragione del 10 per cento";

    i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

    "5. Se lo stesso soggetto passivo esercita l'attivita' in locali diversi siti in unico edificio od in edifici contigui od in complessi produttivi unitari, ovvero su aree attrezzate contigue, l'imposta e' dovuta in misura unica a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati i detti insediamenti, sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni comune; se detti insediamenti sono ubicati, in tutto od in parte nelle zone speciali di cui all'articolo 2, comma 2, si applica la misura d'imposta ivi vigente. Se in detti insediamenti ovvero nell'unico locale o sull'unica area attrezzata sono esercitate, dallo stesso soggetto passivo, piu' attivita', diverse da quelle accessorie od occasionali, l'imposta e' dovuta con riferimento all'attivita' alla quale e' destinata prevalentemente la superficie utilizzata ovvero, in caso di uso promiscuo, all'attivita' compresa nel settore a piu' elevata tassazione. Per le attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, si assume la prima classe di superficie e, se dette attivita' sono diverse, l'attivita' compresa nel settore a piu' elevata tassazione. 6. L'imposta e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1° gennaio di ciascun anno esercitano le attivita' di cui al comma 1, in relazione alle attivita' e alle superfici alla stessa data. L'esercizio dell'attivita' e' presunto per il contribuente, cui e' stato attribuito il numero di partita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il quale non presenta la dichiarazione di cessazione dell'attivita' prevista per detta imposta.

    1. L'imposta e' dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove e' esercitata l'attivita'. Per le attivita' esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovve in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, l'imposta e' dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente comma, si assume la situazione esistente al 1° gennaio di ciascun anno";

    il comma 9 e' sostituito dal seguente:

    "9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto da 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso decreto sono disciplinati i conseguenti effetti sulle misure d'imposta da applicare nei comuni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 e all'articolo 6, comma 1".

    Articolo 2:

    al comma 3, le parole: "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre";

    al comma 5, le parole: "entro il 30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre".

    All'articolo 3:

    al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se successivamente non intervengono variazioni puo' essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta utilizzando l'apposito modulo; in tal caso, la redazione di detto modulo vale come denuncia ad ogni effetto";

    al comma 3, le parole: "e' approvato il modello per il versamento" sono sostituite dalle seguenti: "sono approvati i modelli per versamenti".

    All'articolo 4:

    il comma 5 e' sostituito dai seguenti:

    "5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attivita' soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici.

    5-bis. Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonche' le attivita' esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attivita'. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultino in attivita' dal 1° gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre.

    5-ter. Per il completamento dei dati che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a ciascun comune, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri, anche se relative a singole unita' locali. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

  5. all'articolo 7, secondo comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare...

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