DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 605 - Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti

Coming into Force17 Ottobre 1973
Enactment Date29 Settembre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/10/16/073U0605/CONSOLIDATED/20171229
Published date16 Ottobre 1973
Official Gazette PublicationGU n.268 del 16-10-1973 - Suppl. Ordinario n. 2
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Compiti dell'anagrafe tributaria

L'anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denuncie presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonche' i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.

I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti dal Ministro per le finanze preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi alla applicazione dei tributi ed, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacita' contributiva e degli adempimenti consequenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, all'ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale.

Sulla base dei dati in suo possesso l'anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. ((Compiti dell'anagrafe tributaria.

L'anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonche' i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.

I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti dal Ministro per le finanze preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi alla applicazione dei tributi ed, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacita' contributiva e degli adempimenti consequenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, all'ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale.

Sulla base dei dati in suo possesso l'anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali)).

Art 2.

Iscrizioni all'anagrafe tributaria e cancellazioni

Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le societa', associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalita' giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell'art. 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'art. 3 e del terzo e quarto comma dell'art. 11.

Le modalita' per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art 2.

((Iscrizione all'anagrafe tributaria e cancellazioni.

Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le societa', associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalita' giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell'art. 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'art. 3.

Le modalita' per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze)).

Art 3.

Attribuzione del numero di codice fiscale

Ogni soggetto che abbia od acquisti la qualita' di contribuente e' tenuto a richiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale.

Il numero di codice fiscale e' attribuito d'ufficio ai soggetti per i quali l'amministrazione finanziaria gia' dispone dei necessari elementi di identificazione.

Per i soggetti che percepiscono stipendi, salari o pensioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale devono essere comunicati all'anagrafe dall'amministrazione o enti cui appartengono o da cui e' erogata la pensione.

L'attribuzione del numero di codice fiscale puo' essere ottenuta presentando, anche a mezzo posta, domanda in carta libera a norma dell'art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno indicati gli uffici competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli abilitati a ricevere le domande e le comunicazioni di cui ai commi precedenti e saranno stabilite le forme e le modalita' per le comunicazioni stesse. Per le amministrazioni e gli enti dotati di sistemi di elaborazione elettronica le comunicazioni saranno eseguite a mezzo di supporti meccanografici.

Art 3.

((Attribuzione del numero di codice fiscale.

Ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui al successivo art. 6 e' tenuto a richiederne l'attribuzione a norma dell'art. 4.

Il numero di codice fiscale puo' essere attribuito ai soggetti per i quali l'amministrazione finanziaria dispone dei necessari elementi di identificazione.

L'amministrazione finanziaria puo' assegnare, sia nel caso di attribuzione a domanda che d'ufficio, un numero di codice fiscale provvisorio da valere a tutti gli effetti del presente decreto. Nel caso di attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale provvisorio, il soggetto interessato e' tenuto a chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo a norma dell'art. 4 entro sei mesi dalla data di emissione del numero di codice fiscale provvisorio.

Con decreto del Ministro per le finanze sono indicati gli uffici competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli abilitati a ricevere le domande e sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande medesime)).

Art 3.

Attribuzione del numero di codice fiscale.

Ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui al successivo art. 6 e' tenuto a richiederne l'attribuzione a norma dell'art. 4.

Il numero di codice fiscale puo' essere attribuito d'ufficio ai soggetti per i quali l'amministrazione finanziaria dispone dei necessari elementi di identificazione.

L'amministrazione finanziaria puo' assegnare, sia nel caso di attribuzione a domanda che d'ufficio, un numero di codice fiscale provvisorio da valere a tutti gli effetti del presente decreto. Nel caso di attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale provvisorio, il soggetto interessato e' tenuto a chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo a norma dell'art. 4 entro sei mesi dalla data di emissione del numero di codice fiscale provvisorio.

Con decreto del Ministro per le finanze sono indicati gli uffici competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli abilitati a ricevere le domande e sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande medesime.

Art 4.

Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale

La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve indicare:

  1. per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio, l'attivita' esercitata, l'eventuale ditta;

  2. per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva, l'attivita' esercitata. Per le societa', associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

Nell'indicazione della residenza, del domicilio e della sede devono essere specificati la via e il numero civico. Deve essere indicato anche il domicilio fiscale qualora non coincida con la residenza, il domicilio o la sede.

La sottoscrizione delle domande trasmesse a mezzo posta deve essere autenticata. Le persone fisiche, in luogo dell'autenticazione, possono allegare un certificato anagrafico.

Le domande dei prestatori di lavoro dipendente possono essere presentate per il tramite dei datori di lavoro. In tal caso non si applica la disposizione del comma precedente.

I soggetti diversi dalle persone fisiche devono redigere la domanda in duplice esemplare, in conformita' al modello prescritto con decreto del Ministro per le finanze. Copia della domanda...

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