DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 66 - Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale

Coming into Force02 Marzo 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/03/02/089G0114/CONSOLIDATED/20201230
Enactment Date02 Marzo 1989
Published date02 Marzo 1989
Official Gazette PublicationGU n.51 del 02-03-1989
Titolo I IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il conferimento dell'autonomia impositiva ai comuni e per assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali per l'anno 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A

il seguente decreto:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il conferimento dell'autonomia impositiva ai comuni e per assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali per l'anno 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto:

Art 1.

Istituzione, presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta

  1. A decorrere dall'anno 1989, e' istituita l'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del comune, di arti e professioni e di imprese, limitatamente, per le imprese agricole, all'attivita' di commercializzazione di prodotti agricoli effettuata da produttori agricoli, al di fuori del fondo, in locali aperti al pubblico. La nozione di esercizio di imprese e di arti e professioni e' assunta come definita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

  2. L'imposta e' dovuta dalle persone fisiche, dalle societa' di ogni tipo, dalle associazioni anche se non riconosciute, dagli enti pubblici o privati, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni, che esercitano le attivita' indicate nel comma 1 anche se per periodi limitati nel corso dell'anno.

  3. L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

  4. L'imposta e' determinata in base all'attivita' esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali e delle aree attrezzate, direttamente utilizzate per l'esercizio delle attivita' indicate nel comma 1, con esclusione: a) della superficie dei locali e delle aree destinate alla produzione, distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radio-televisivi, di altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8; b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attivita' aeroportuali, portuali e autoportuali; c) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili. La superficie delle aree scoperte attrezzate, direttamente utilizzate, e' computata in ragione del dieci per cento.

  5. In caso di esercizio dell'attivita' senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero di esercizio dell'attivita' in forma ambulante, la misura dell'imposta e' quella della prima classe di superficie. Ai fini del computo della superficie, sono considerati per la loro superficie complessiva i locali facenti parte di un'unica costruzione, ovvero piu' locali siti in costruzioni contigue, utilizzati dallo stesso soggetto passivo. Se in detti locali sono esercitate attivita' diverse, l'imposta e' dovuta con riferimento all'attivita' alla quale e' destinata prevalentemente la superficie utilizzata.

  6. L'imposta e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1› gennaio di ciascun anno esercitano le attivita' di cui al comma 1, in relazione alle attivita' e alle superfici alla stessa data. L'imposta non e' dovuta dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attivita' agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

  7. L'imposta e' dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove e' esercitata l'attivita'. In caso di mancanza di locali od aree destinati all'esercizio dell'attivita', ovvero di esercizio dell'attivita' in forma ambulante, l'imposta e' dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente comma, si assume la situazione esistente al 1° gennaio di ciascun anno.

  8. Non sono soggetti all'imposta: lo Stato, le regioni, le province, le comunita' montane, le unita' sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni con personalita' giuridica, nonche' gli enti di ogni tipo, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli esercenti imprese artigiane iscritte nel relativo albo, la superficie eccedente i tremila metri quadrati e' calcolata nella misura ridotta al 65 per cento. Per le attivita' stagionali esercitate nel corso dell'anno per periodi non superiori, complessivamente, a sei mesi, l'imposta e' ridotta di un quarto.

  9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo.

Art 1.

Istituzione, presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta

  1. A decorrere dall'anno 1989 e sino all'approvazione della legge organica regolatrice dell'autonomia impositiva degli enti locali , e' istituita l'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del comune, di arti e professioni e di imprese, limitatamente, per le imprese agricole, all'attivita' di commercializzazione di prodotti agricoli effettuata da produttori agricoli, al di fuori del fondo, in locali aperti al pubblico. La nozione di esercizio di imprese e di arti e professioni e' assunta come definita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

  2. L'imposta e' dovuta dalle persone fisiche, dalle societa' di ogni tipo, dalle associazioni anche se non riconosciute, dagli enti pubblici o privati, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni, che esercitano le attivita' indicate nel comma 1 anche se per periodi limitati nel corso dell'anno.

  3. L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

    (( 4. L'imposta e' determinata in base all'attivita' esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali comunque utilizzati per l'esercizio delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' quella delle aree attrezzate per lo svolgimento di dette attivita', con esclusione:

    1. della superficie dei locali e delle aree destinata alla distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;

    2. della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attivita' aeroportuali, portuali e autoportuali;

    3. della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione o di autorizzazione comunale;

    4. per le imprese di gestione immobiliare, della superficie dei lavori e delle aree destinate alla locazione, anche finanziaria.

    4-bis. Non sono compresi nella esclusione di cui al precedente comma 4, i pubblici esercizi, i posti di ristoro, le rivendite di generi diversi ed in generale tutte le attivita' commerciali di distribuzione di carburante e di servizio per le auto e per le persone lungo le autostrade, negli aeroporti, nei porti, negli autoporti, negli edifici ferroviari e in tutti gli altri edifici nei quali si svolgono le attivita' escluse a norma del precedente comma 4.

    4-ter. La superficie delle aree attrezzate, se coperta, e' computata in ragione del 10 per cento. ))

    (( 5. Se lo stesso soggetto passivo esercita l'attivita' in locali diversi siti in unico edificio od in edifici contigui od in complessi produttivi unitari, ovvero su aree attrezzate contigue, l'imposta e' dovuta in misura unica a ciascun comune sul cui...

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