DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Coming into Force01 Gennaio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/12/31/086U0917/CONSOLIDATED/20200718
Published date31 Dicembre 1986
Enactment Date22 Dicembre 1986
Official Gazette PublicationGU n.302 del 31-12-1986 - Suppl. Ordinario n. 126
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 17 della legge n. 825 del 1971;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; EMANA il seguente decreto: Art. 1

  1. E' approvato l'unito testo unico delle imposte sui redditi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1986 COSSIGA Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1986

Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 38

TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 2.

Soggetti passivi

  1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

  2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Art 2.

Soggetti passivi

  1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

  2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione...

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