DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. 955 - Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernenti disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti

Coming into Force01 Gennaio 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/12/31/077U0955/ORIGINAL
Enactment Date23 Dicembre 1977
Published date31 Dicembre 1977
Official Gazette PublicationGU n.356 del 31-12-1977
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modifiche, nella legge 27 marzo 1976, n. 60;

Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 440, e con il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 4 - al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;

  1. per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le societa', associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza";

il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Nell'indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale".

Art. 6 - la lettera b) del primo comma e' sostituita dalla seguente:

"b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facolta', con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 10 gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonche' nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico";

nella lettera c) del primo comma le parole "relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati" sono sostituite dalle parole: "relativamente alla societa' emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla societa' emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonche' agli altri soggetti per cui tale indicazione e' richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze";

nella lettera d) del primo comma dopo le parole: "dichiarazioni e relativi allegati" sono soppresse le parole: "con esclusione delle dichiarazioni periodiche diverse dalle annuali". Le parole: "Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle note di voltura per le quali le domande sono state presentate anteriormente al 1 gennaio 1978", sono sostituite dalle parole: "Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e...

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