LEGGE 27 marzo 1976, n. 60 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria

Coming into Force01 Aprile 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/03/31/076U0060/CONSOLIDATED/20090506
Published date31 Marzo 1976
Enactment Date27 Marzo 1976
Official Gazette PublicationGU n.84 del 31-03-1976
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

"Al funzionamento dell'anagrafe tributaria il Ministero delle finanze provvede mediante un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione dei dati.

L'attivita' amministrativa e la conduzione tecnica del sistema informativo sono demandate a centri informativi istituiti nell'ambito delle direzioni generali, operanti in collegamento con gli uffici periferici ed interconnessi in modo da consentire lo scambio delle informazioni.

I centri assolvono i compiti dell'anagrafe tributaria nei settori di competenza delle rispettive direzioni generali, provvedendo alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati e delle notizie necessarie. A tal fine curano l'automazione dei servizi e delle procedure amministrative, da realizzare in modo coordinato e secondo criteri intesi a rendere piu' sollecita ed efficace l'attivita' dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi. I centri collaborano altresi' all'addestramento e all'aggiornamento del personale per le esigenze del sistema informativo".

All'articolo 2, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero non superiore a 4. L'istituzione di tali centri e' attuata in relazione allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative.

Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili all'anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' essere autorizzato il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato".

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"Con apposita convenzione, stipulata per il periodo di tempo occorrente alla completa funzionalita' del sistema informativo di cui all'articolo 1 del presente decreto e comunque per una durata non superiore a cinque anni, possono essere affidate ad una societa' specializzata:

  1. la realizzazione del sistema informativo, compresa l'acquisizione delle apparecchiature e degli...

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