DECRETO-LEGGE 2 agosto 1984, n. 409 - Finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria

Coming into Force02 Agosto 1984
Published date02 Agosto 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/08/02/084U0409/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date02 Agosto 1984
Official Gazette PublicationGU n.212 del 02-08-1984
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di finanziare progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e di prorogare gli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della marina mercantile; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere, per l'anno 1984, contributi a favore della provincia e del comune di Napoli, rispettivamente, nelle misure di lire 12 miliardi e di lire 15 miliardi per il finanziamento dell'esecuzione di lavori socialmente utili individuati e regolamentati dalle predette amministrazioni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e da affidare a cooperative di produzione e lavoro.

  2. Il periodo di concessione dell'indennita' prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, prolungato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, puo' essere prorogato fino ad un massimo di dodici mesi.

  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 27 miliardi, e del comma 2, valutato in lire 10 miliardi, si provvede a carico della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di finanziare progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e di prorogare gli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica...

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