LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014 - Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali

Coming into Force15 Ottobre 1960
Enactment Date16 Settembre 1960
Published date30 Settembre 1960
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1960/09/30/060U1014/CONSOLIDATED/19650720
Official Gazette PublicationGU n.240 del 30-09-1960
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

A decorrere dal 1 luglio 1959, sono trasferite a carico dello Stato:

  1. le quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei servizi antincendi, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338;

  2. le spese sostenute dalle Provincie per i locali degli uffici di prefettura, per l'alloggio dei prefetti, per i locali degli uffici provinciali, dei commissariati e delle delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei Comuni gia' sedi di sottoprefettura.

Art 2.

A decorrere dal 1 luglio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Provincie per quanto riguarda:

  1. l'accasermamento dei vigili del fuoco;

  2. gli Uffici di leva;

  3. gli Archivi di Stato.

Art 3.

Qualora gli uffici e i servizi di cui ai precedenti articoli 1, lettera b), e 2 siano allogati in locali o stabili presi in affitto dalle Provincie, lo Stato subentra a queste nei relativi contratti con effetto dalle date rispettiva mente previste nei precedenti articoli 1 e 2. Nel caso invece di locali o stabili di proprieta' delle Provincie, ferma restando la loro attuale destinazione fino a quando non sia diversamente provveduto d'intesa fra le parti, lo Stato corrisponde alle Provincie stesse, dalle rispettive date predette, un congruo canone di affitto.

Art 4.

Per la costruzione di edifici da adibire agli usi di cui ai precedenti articoli 1, lettera b, e 2, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle Provincie i mutui occorrenti. Ai sensi dell'articolo 75 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, la Cassa depositi e prestiti puo' accettare in garanzia dei detti mutui la delegazione delle annualita', dei contributi, dei concorsi o canoni dovuti dallo Stato alle Provincie interessate per la fornitura dei locali di cui al precedente comma.

Qualora i cespiti delegabili ai sensi del comma precedente non siano sufficienti, ovvero ne venga per qualsiasi causa a mancare in tutto o in parte la realizzazione, e gli Enti mutuatari non abbiano possibilita' di prestare la garanzia con altri cespiti delegabili ai sensi del precitato articolo 75, la Cassa depositi e prestiti puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per il tesoro, emesso ai fini del presente articolo di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, ad accettare in garanzia, per la somma, necessaria, delegazioni sul provento dell'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Art 5.

Fino a quando non sia diversamente disposto, la fornitura dei locali per gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e' a carico delle Provincie.

Nulla e' innovato per quanto riguarda le altre prestazioni a cui le Provincie sono obbligate dalle leggi vigenti nei confronti del medico provinciale e del veterinario provinciale.

Art 6.

A decorrere dal 1 luglio 1960 sono a carico dello Stato le medaglie di presenza e le indennita' di trasferta per i membri della Giunta provinciale amministrativa, in tutte le sue sezioni e sedi, nonche' del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

La relativa misura sara' determinata con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

Art 7.

Con inizio dal 1 luglio 1959 lo Stato contribuisce con gli stanziamenti di cui ai commi seguenti alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, escluse quelle relative alla costruzione degli edifici scolastici, per le quali si applicano le disposizioni di legge sulla particolare materia.

Il contributo dello Stato e' fissato agli effetti del precedente comma:

per l'esercizio 1959-60 in lire otto miliardi a favore dei Comuni e in lire due miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1960-61 in lire sedici miliardi a favore dei Comuni e in lire quattro miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1961-62 in lire ventiquattro miliardi a favore dei Comuni e in lire sei miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1962-63 in lire trentadue miliardi a favore dei Comuni e in lire otto miliardi a favore delle Provincie.

Per gli esercizi successivi l'ammontare del contributo dello Stato sara' determinato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, tenendo conto dell'incremento delle spese a cui lo Stato contribuisce ai sensi del presente articolo, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dal comma precedente per l'esercizio 1962-63. La suddivisione del contributo fra Comuni e Provincie verra' effettuata in proporzione delle spese rispettivamente sostenute dai Comuni e dalle Provincie nel corso del biennio precedente.

Art 8.

I contributi previsti dall'articolo precedente sono ripartiti:

  1. tra i Comuni, per meta' in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali elementari e medie esistenti nel territorio di ciascun Comune ed ai cui servizi siano tenuti a provvedere i Comuni; per meta' in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune in eta' compresa tra il sesto anno ed il quattordicesimo anno compiuti;

  2. tra le Provincie, per tre quarti in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali dell'ordine medio esistenti nel territorio di ciascuna Provincia ed ai cui servizi siano tenute a provvedere le Provincie; per un quarto in proporzione della popolazione residente in ciascuna Provincia.

Ai soli effetti del riparto dei contributi ai Comuni, gli iscritti alle scuole elementari statali dei territori montani e delle piccole isole, determinati ai sensi dello articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nelle classi che hanno meno di 15 iscritti, si considerano essere almeno in numero di 15 per ogni classe.

Per il primo quadriennio di applicazione della presente legge, nella ripartizione dei contributi previsti dal precedente articolo si fa riferimento:

1) per quanto riguarda gli alunni, al numero degli iscritti alle scuole statali alla data del 31 dicembre 1959, in base agli accertamenti del Ministero della pubblica istruzione;

2) per quanto riguarda la popolazione, ai dati del censimento ufficiale 1951 pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

A partire dal 1 luglio 1963 la ripartizione dei contributi verra' fatta:

1) per quanto riguarda gli alunni, con riferimento al numero degli iscritti, accertato dal Ministero della pubblica istruzione di triennio in triennio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'inizio di ogni triennio, a cominciare dal 31 dicembre 1962;

2) per quanto riguarda la popolazione, con riferimento ai dati dell'ultimo censimento ufficiale, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

Art 9.

Per ciascun esercizio il Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per la pubblica istruzione, provvede con suo decreto ad assegnare ai Comuni ed alle Provincie i contributi spettanti a ciascun Ente a norma degli articoli 7 e 8.

Gli importi relativi sono iscritti nei bilanci di previsione dei Comuni e delle Provincie. In apposito allegato ai bilanci stessi dovra' essere specificato l'impiego del contributo statale in spese attinenti l'istruzione pubblica.

Il pagamento dei contributi e' eseguito entro il mese di gennaio di ciascun anno. Sull'importo degli stessi lo Stato non puo' disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei Comuni e delle Provincie se non per rettifica di errori inerenti alla ripartizione dei contributi medesimi.

Art 10.

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A decorrere dall'esercizio 1960-61 lo Stato corrispondera' alle Provincie per ciascun chilometro di strada comunale o di bonifica classificata tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, un contributo annuo di lire 300 mila, a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria.

L'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna Provincia per il titolo di cui al comma precedente sara' determinato entro il 31 dicembre di ogni esercizio con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno, in proporzione al chilometraggio delle strade gia' comunali, o di bonifica, che risulteranno classificate tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge citata, con provvedimenti emanati entro il 30 giugno dell'esercizio precedente.

Dal computo della percorrenza ammissibile a contributo verra' detratta quella delle strade gia' classificate provinciali anteriormente alla entrata in vigore della legge citata, e che successivamente siano state assunte in diretta e totale manutenzione da parte dell'Azienda autonoma strade statali a seguito di nuova classificazione disposta entro il 30 giugno dell'esercizio precedente.

Il pagamento dei contributi alle singole Provincie verra' eseguito in due rate uguali, rispettivamente entro il 31 gennaio...

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