LEGGE 29 febbraio 1980, n. 33 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile

Coming into Force01 Marzo 1980
Published date29 Febbraio 1980
Enactment Date29 Febbraio 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/02/29/080U0033/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.59 del 29-02-1980
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche dal 1 gennaio 1980, nonche' la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

"A decorrere dal 1 gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennita' di malattia e di maternita' di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della responsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attivita' lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere, anticipazioni a e' norma dei contratti collettivi in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.

Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalita' che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternita', nonche' alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e alla indennita' per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.";

il quinto comma e' sostituito dal seguente:

"Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS 6 tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto e tenuto a corrispondere sulla somma risultante, a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa.";

il sesto comma e' sostituito dal seguente:

"L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternita' per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni";

dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:

"Si applicano comunque le modalita' disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Ai soci delle compagnie del ramo industriale e carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'articolo 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n. 161, che sono poste a carico del fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli organismi interessati.";

nel decimo comma, le parole: "lire 100 mila", sono sostituite con le seguenti: "lire 50 mila";

l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - Nei casi di infermita' comportante incapacita' lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia secondo gli esemplari definiti nella convenzione nazionale unica per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e pediatri stipulata ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni.

Il lavoratore e' tenuto entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e la attestazione di cui al primo comma, rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto, d'intesa con la regione.

Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermita' del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale i certificati in suo possesso. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, i certificati devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal relativo ricevimento, unitamente ai dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternita'.";

all'articolo 3: nel primo comma, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:

"e) sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nella misura comunque determinata per l'anno 1979";

nel secondo comma, dopo le parole: "partiti politici", sono inserite le seguenti: "ed ai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica";

nel quarto comma le parole: "lettere a), b), c) d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) d) ed e)";

l'ultimo comma e sostituito con i seguenti:

"A decorrere dal 1 gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 i contributi di competenza degli enti di malattia sono riscossi dall'INPS che versera', entro la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato un acconto pari a un dodicesimo dell'80 per cento dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di eventuali quota fiscalizzate e dei contributi dovuti dalle amministrazioni statali ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa che provvederanno direttamente al versamento degli stessi a bilancio dello Stato. I relativi conguagli saranno effettuati con le modalita' e le scadenze da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Le amministrazioni statali di cui al comma precedente dovranno versare i contributi aggiuntivi di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386, all'apposito conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa, mentre i contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dovranno affluire sull'apposito conto corrente fruttifero aperto presso la tesoreria centrale intestato "Cassa depositi prestiti - Sezione autonoma per l'edilizia residenziale legge n. 457 del 1978".

Fino all'effettivo trasferimento alle unita' sanitari locali delle funzioni e dei beni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogate le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 69 della legge stessa.";

all'articolo 4:

dopo il primo comma e inserito il seguente:

"Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 112 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' elevato a tre anni.";

il secondo comma e sostituito dal seguente:

"La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, e' direttamente corrisposta agli aventi diritto da parte dell'ente pubblico datore di lavoro.";

il terzo comma e' soppresso;

all'articolo 5:

nel primo comma, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

  1. assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonche' dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.";

    dopo il primo comma, e' inserito il seguente:

    "E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.";

    i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

    "Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate alla erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT