LEGGE 1 giugno 1977, n. 285 - Provvedimenti per l'occupazione giovanile

Coming into Force12 Giugno 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/06/11/077U0285/CONSOLIDATED/19800624
Enactment Date01 Giugno 1977
Published date11 Giugno 1977
Official Gazette PublicationGU n.158 del 11-06-1977
Titolo I NORME GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Allo scopo di:

1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attivita' agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici;

2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali;

3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra;

4) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo,

per il 1977 e per i successivi tre anni e' stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.

Art 1.

Allo scopo di:

1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attivita' agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici;

2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali;

3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra;

4) promuovere la costituzione di cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

5 ) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo, per il 1977 e per i successivi tre anni e' stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.

Art 2.

Le regioni secondo i propri indirizzi programmatici predispongono entro e non oltre il 30 settembre i programmi annuali regionali delle attivita' di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e per livelli di professionalita'.

I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attivita' che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo.

Le regioni provvedono a dare pubblicita' ai programmi con le forme piu' idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese.

I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

Art 2.

Le regioni, secondo i propri indirizzi programmatori, predispongono, entro e non oltre il 30 settembre, i programmi annuali regionali delle attivita' di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e in relazione alle esigenze dei piani di sviluppo.

I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attivita' che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo.

Le regioni provvedono a dare pubblicita' ai programmi con le forme piu' idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese.

I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

Art 3.

Per i fini di cui al precedente articolo e' costituita presso la regione, per il periodo di applicazione della presente legge, una commissione regionale composta da rappresentanti della regione, nonche' da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL e da queste designati.

La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, e' presieduta da questi o da un suo delegato.

Alle riunioni della commissione partecipa, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione acquisisce dagli uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle universita' e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori, nei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi di professioni. Le pubbliche amministrazioni ed i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

Art 3 bis.

Art. 3-bis

(( La commissione centrale di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume la denominazione di commissione centrale per l'impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni della Comunita' economica europea.

La commissione, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attivita' regionale in materia di formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonche' alla conseguente dinamica della professionalita' e relativi riflessi sulla domanda di lavoro, avvalendosi pure della attivita' svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici.

La commissione svolge, altresi', i compiti della commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

La commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o da uno dei direttori generali di cui alla lettera b) e' composta:

  1. da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative; b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali e del personale; c) da cinque rappresentanti delle regioni, scelti dal Ministro del lavoro nell'ambito dei designati dalle regioni. A tal fine ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno facolta' di designare un nominativo.

In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della commissione i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo e' designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario e di vice-segretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica tre anni.

Le commissioni regionali per la mobilita' di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego.

Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate.

Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresi', compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attivita' formative e lavorative.

Le commissioni regionali per l'impiego, attraverso competenti ispettorati provinciali del lavoro, assicurano con riferimento all'avviamento con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Le commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno una volta l'anno sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, di intesa con il presidente della giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attivita' e di iniziative, in relazione alle esperienze...

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