LEGGE 12 agosto 1977, n. 675 - Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore

Coming into Force22 Settembre 1977
Enactment Date12 Agosto 1977
Published date07 Settembre 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/09/07/077U0675/CONSOLIDATED/20120626
Official Gazette PublicationGU n.243 del 07-09-1977
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituito, in seno al CIPE, un Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

Ne fanno parte il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il Ministro per le partecipazioni statali, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, che ne e' vicepresidente.

Per il funzionamento del CIPI si applicano le norme dei commi quinto, sesto e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Il CIPE ed il CIPI possono con proprie delibere richiedere agli istituti ed enti previsti dall'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, di provvedere al compimento di indagini, studi o rilevazioni che ritengano utili ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, determinandone l'oggetto.

Salve le competenze del Consiglio dei Ministri e subordinatamente ad esse, il CIPI esercita, in materia di politica industriale, le funzioni attribuite dalla legge al CIPE, nell'ambito delle direttive che quest'ultimo intenda adottare nell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad esso demandati dalle leggi della Repubblica, compresi quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del Mezzogiorno a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Alle riunioni del CIPI assiste il segretario generale della programmazione; possono esservi invitati il governatore della Banca d'Italia e il presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Il CIPE ed il CIPI hanno un rapporto di consultazione, al fine di garantirne la partecipazione alle scelte ad essi demandate:

  1. con le regioni, attraverso la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

  2. con le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al CNEL e con le organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale.

Le direttive e le deliberazioni del CIPE e del CIPI sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art 1.

E' istituito, in seno al CIPE, un Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

Ne fanno parte il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il Ministro per le partecipazioni statali, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, che ne e' vicepresidente.

Per il funzionamento del CIPI si applicano le norme dei commi quinto, sesto e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Il CIPE ed il CIPI possono con proprie delibere richiedere agli istituti ed enti previsti dall'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, di provvedere al compimento di indagini, studi o rilevazioni che ritengano utili ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, determinandone l'oggetto.

Salve le competenze del Consiglio dei Ministri e subordinatamente ad esse, il CIPI esercita, in materia di politica industriale, le funzioni attribuite dalla legge al CIPE, nell'ambito delle direttive che quest'ultimo intenda adottare nell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad esso demandati dalle leggi della Repubblica, compresi quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del Mezzogiorno a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Alle riunioni del CIPI assiste il segretario generale della programmazione; possono esservi invitati il governatore della Banca d'Italia e il presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Il CIPE ed il CIPI hanno un rapporto di consultazione, al fine di garantirne la partecipazione alle scelte ad essi demandate:

  1. con le regioni, attraverso la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

  2. con le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al CNEL e con le organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale.

Le direttive e le deliberazioni del CIPE e del CIPI sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.16

Art 2.

Il CIPI determina gli indirizzi di politica industriale, i quali devono essere diretti: a favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli; a stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale italiano, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze poste da una migliore collocazione nei mercati internazionali e dallo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali, sia per favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi; ad attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche; ad indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico. Gli indirizzi di politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione aggiuntiva.

Il CIPI provvede:

  1. ad accertare periodicamente, almeno una volta l'anno, sulla base di una relazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto territoriale, nonche' lo stato di attuazione e le disponibilita' finanziarie delle leggi di incentivazione industriale;

  2. a fissare contestualmente le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale nel suo complesso, per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno e per la difesa dei livelli di occupazione nelle aree indicate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

  3. a stabilire, entro due mesi, dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette, i settori e le attivita' il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato di interventi, nonche' i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche dell'attuale assetto per cio' che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali;

  4. ad indicare i fabbisogni globali di finanziamento, con le relative scadenze, e gli impegni da assumere al fine di garantire la operativita' delle leggi di incentivazione, nonche' un'allocazione di risorse tra le medesime coerente con gli indirizzi della politica industriale; a determinare i criteri di priorita', gli indirizzi e le procedure amministrative, in base alle direttive e ai programmi di cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi di incentivazione all'industria;

  5. a determinare le direttive cui dovra' attenersi l'IMI nella gestione del "Fondo speciale per la ricerca applicata", anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;

  6. a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della presente legge.

    Per l'attuazione degli indirizzi di politica industriale sopra indicati il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, approva un programma annuale di ripartizione del fondo di cui al successivo articolo 3, distinguendo fra le risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate ai progetti di ristrutturazione; emana direttive concernenti la destinazione settoriale e territoriale di tutti i finanziamenti agevolati comunque previsti a favore delle industrie manifatturiere.

    Entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera c) del precedente secondo comma, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sottopone all'approvazione del CIPI, per ciascuno dei settori e delle attivita' indicati, programmi finalizzati agli obiettivi...

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