LEGGE 2 maggio 1976, n. 183 - Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80

Coming into Force09 Maggio 1976
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date08 Maggio 1976
Enactment Date02 Maggio 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/05/08/076U0183/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.121 del 08-05-1976
Titolo I PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON LE REGIONI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Programmazione quinquennale per il Mezzogiorno

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 2, e tenuto conto delle indicazioni e proposte del comitato di cui all'articolo 3, il programma quinquennale contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione dei loro effetti sulla occupazione, la produttivita' ed il reddito, nonche':

  1. l'elencazione e la descrizione dei progetti speciali da realizzare nei territori meridionali con l'indicazione degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi;

  2. le direttive generali per gli interventi finanziari ed infrastrutturali di uso collettivo necessari alla localizzazione delle attivita' industriali;

  3. le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, con le relative priorita' settoriali e territoriali, e per il loro coordinamento con gli interventi regionali;

  4. i criteri e le priorita' per la predisposizione da parte delle regioni meridionali di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale di cui all'articolo 7, lettera c);

  5. l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali gia' approvati con particolare riferimento all'attivita' avviata, agli obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorita' da osservare a livello tecnico-esecutivo;

  6. le direttive per l'attuazione del programma quinquennale alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati, anche in relazione al successivo articolo 9, con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari.

Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nei territori meridionali nelle materie di cui allo articolo 117 della Costituzione, il CIPE e' integrato di volta in volta dal presidente della regione direttamente interessata.

Il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali, illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle regioni meridionali.

Il programma impegna i Ministeri interessati, le aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.

Art 2.

Commissione parlamentare per il Mezzogiorno

E' costituita una commissione parlamentare permanente composta da 15 senatori e 15 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

La commissione esprime altresi' pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle regioni meridionali.

A richiesta della commissione il Governo fornisce dati ed elementi sull'attuazione del programma e dei singoli progetti di competenza delle amministrazioni statali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e private. La commissione puo' convocare il presidente della Cassa per il Mezzogiorno per acquisire direttamente dati o informazioni.

Art 3.

Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali

Al fine di garantire la partecipazione delle regioni Lazio, Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna alla determinazione delle linee direttive dell'intervento straordinario, e' costituito un comitato composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da due rappresentanti di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Il comitato, entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, esprime pareri sulle iniziative legislative e su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE che comunque riguardino lo sviluppo del Mezzogiorno, nonche' su tutte le questioni concernenti il coordinamento dell'intervento straordinario con gli interventi dei Ministeri e delle regioni. I pareri del comitato possono essere inviati al Parlamento.

Il comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e' soppresso.

Art 4.

Attivita' della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati a richiesta delle regioni

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui al precedente articolo 3, puo' autorizzare la Cassa e gli enti collegati a prestare alle regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.

Con la stessa procedura e soltanto a richiesta delle regioni, degli enti locali e dei loro consorzi nonche' delle comunita' montane, la Cassa e gli enti collegati possono essere autorizzati a realizzare, con le modalita' da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando i mezzi finanziari delle regioni meridionali interessate.

Ferma restando l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i limiti ed i contenuti della consulenza ed assistenza tecnica saranno definiti secondo le modalita' che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipulare con le regioni competenti. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' altresi' autorizzare la Cassa e gli enti collegati a svolgere le attivita' necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle regioni meridionali, nonche' a prevedere progetti volti alla elaborazione dei dati di interesse degli organi regionali e degli enti dipendenti.

La Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati possono avvalersi, per l'espletamento di tale specifica attivita', anche delle istituzioni gia' operanti nel Mezzogiorno.

Art 5.

Ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno

La Cassa per il Mezzogiorno attua esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 e gli interventi regionali che, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 della presente legge, possono essere ad essa affidati dalle regioni meridionali nelle materie di loro competenza.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, provvedera' alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale finalizzata all'espletamento dei compiti di cui al precedente comma realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in servizio, anche attraverso l'istituzione di corsi di riconversione e riqualificazione, di formazione e di aggiornamento.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procedera' alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 10 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, formato dal presidente e da 18 membri scelti tra esperti di particolare competenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla commissione di cui all'articolo 2.

Dei membri del consiglio, nove saranno designati dalle regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglie, Sicilia e Sardegna.

Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro triennio.

Art 5.

Ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno

La Cassa per il Mezzogiorno attua esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 e gli interventi regionali che, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 della presente legge, possono essere ad essa affidati dalle regioni meridionali nelle materie di loro competenza.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, provvedera' alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale finalizzata all'espletamento dei compiti di cui al precedente comma realizzando la massima utilizzazione di tutto il personale in servizio, anche attraverso l'istituzione di corsi di riconversione e riqualificazione, di formazione e di aggiornamento.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si...

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