LEGGE 6 ottobre 1971, n. 853 - Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno

Coming into Force10 Novembre 1971
Published date26 Ottobre 1971
Enactment Date06 Ottobre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/10/26/071U0853/CONSOLIDATED/19941031
Official Gazette PublicationGU n.271 del 26-10-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Competenza del CIPE in materia di interventi straordinari nei territori meridionali. Soppressione del Comitato dei Ministri per

gli interventi straordinari nel Mezzogiorno).

Lo sviluppo delle Regioni meridionali costituisce obiettivo fondamentale del programma economico nazionale.

Per Regioni meridionali si intendono i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Al fine di garantire la partecipazione delle regioni meridionali alla determinazione degli interventi previsti dalla presente legge e' costituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali o da assessori incaricati, che formula proposte ed esprime pareri su tutte le questioni che il Ministro, ai sensi della presente legge, deve sottoporre al CIPE.

Il CIPE approva le eventuali modificazioni ed aggiornamenti del piano straordinario per la rinascita della Sardegna con la stessa procedura prevista dall'articolo 257 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

I fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, riguardanti provvedimenti straordinari per la Calabria, sono devoluti alla Regione Calabria e saranno da essa programmati e gestiti secondo le finalita' fissate nell'articolo 2 di detta legge e nei modi e nei termini previsti dallo statuto della Regione. Il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 della stessa legge e' soppresso. La Cassa per il Mezzogiorno svolgera' le funzioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, fino all'espletamento dei programmi gia' approvati e regolarmente finanziati alla data del 30 giugno 1971.

Il Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui all'articolo 5 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e' soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite al CIPE.

Le attribuzioni del soppresso Comitato nonche' quelle del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative a leggi speciali riguardanti singole Regioni e specifici territori, sono trasferite alle rispettive Regioni.

I poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, sono esercitati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alle cui dipendenze resta la Segreteria di cui all'articolo 7 del citato testo unico.

Il Ministro comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione dei programmi di cui alla presente legge.

I piani pluriennali di coordinamento previsti dallo articolo 2 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono soppressi. Il CIPE emana direttive per gli interventi gia' oggetto dei menzionati piani pluriennali di coordinamento, la cui realizzazione resta disciplinata dalle norme del citato testo unico in quanto non in contrasto con le norme della presente legge.

Art 1.

(Competenza del CIPE in materia di interventi straordinari nei territori meridionali. Soppressione del Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno).

Lo sviluppo delle Regioni meridionali costituisce obiettivo fondamentale del programma economico nazionale.

Per Regioni meridionali si intendono i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Al fine di garantire la partecipazione delle regioni meridionali alla determinazione degli interventi previsti dalla presente legge e' costituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali o da assessori incaricati, che formula proposte ed esprime pareri su tutte le questioni che il Ministro, ai sensi della presente legge, deve sottoporre al CIPE.4

Il CIPE approva le eventuali modificazioni ed aggiornamenti del piano straordinario per la rinascita della Sardegna con la stessa procedura prevista dall'articolo 257 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

I fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, riguardanti provvedimenti straordinari per la Calabria, sono devoluti alla Regione Calabria e saranno da essa programmati e gestiti secondo le finalita' fissate nell'articolo 2 di detta legge e nei modi e nei termini previsti dallo statuto della Regione. Il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 della stessa legge e' soppresso. La Cassa per il Mezzogiorno svolgera' le funzioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, fino all'espletamento dei programmi gia' approvati e regolarmente finanziati alla data del 30 giugno 1971.

Il Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui all'articolo 5 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e' soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite al CIPE.

Le attribuzioni del soppresso Comitato nonche' quelle del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative a leggi speciali riguardanti singole Regioni e specifici territori, sono trasferite alle rispettive Regioni.

I poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, sono esercitati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alle cui dipendenze resta la Segreteria di cui all'articolo 7 del citato testo unico.

Il Ministro comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione dei programmi di cui alla presente legge.

I piani pluriennali di coordinamento previsti dallo articolo 2 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono soppressi. Il CIPE emana direttive per gli interventi gia' oggetto dei menzionati piani pluriennali di coordinamento, la cui realizzazione resta disciplinata dalle norme del citato testo unico in quanto non in contrasto con le norme della presente legge.

Art 2.

(Progetti speciali di interventi organici)

I progetti speciali di interventi organici nelle regioni meridionali sono di carattere intersettoriale o di natura interregionale ed hanno per oggetto la realizzazione di grandi infrastrutture generali o volte a facilitare lo sviluppo delle attivita' produttive e, in particolare, la localizzazione di quelle industriali; l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente, anche con iniziative di alto interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane o di nuove zone di sviluppo; la realizzazione di iniziative organiche per lo sviluppo di attivita' economiche in specifici territori o in settori produttivi.

I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo.

Art 2.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 MAGGIO 1976, N. 183

Art 3.

(Procedure di approvazione ed esecuzione dei progetti speciali)

I progetti speciali di cui all'articolo 2, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno o dalle Regioni meridionali, sono sottoposti dal Ministro stesso al CIPE, il quale delibera su di essi, in attuazione del programma economico nazionale, sentito il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, e fissa i criteri per la loro elaborazione tecnica da parte della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati.

All'attuazione delle deliberazioni del CIPE di cui al comma precedente provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

L'esecuzione dei progetti speciali e' affidata alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati.

La Cassa per il Mezzogiorno puo' affidare sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, in forma unitaria la progettazione e l'esecuzione delle opere, anche in deroga a disposizioni vigenti, a societa' a prevalente capitale pubblico costituite con la partecipazione degli enti pubblici locali.

Art 3.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 MAGGIO 1976, N. 183

Art 4.

(Attribuzioni alle Regioni di compiti di intervento straordinario)

Gli interventi straordinari gia' affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, sono realizzati dalle Regioni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni corrispondenti, emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Nell'attuazione dei predetti interventi le Regioni si attengono alle norme della presente legge, agli indirizzi del programma economico nazionale e dei piani regionali, nonche' alle direttive del CIPE.

Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Per l'attuazione dei compiti loro affidati le Regioni eseguono le rilevazioni e le indagini ritenute necessarie.

Sono trasferite alle Regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi...

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