LEGGE 28 marzo 1968, n. 437 - Provvedimenti straordinari per la Calabria

Coming into Force21 Aprile 1968
Enactment Date28 Marzo 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/20/068U0437/CONSOLIDATED/20091214
Published date20 Aprile 1968
Official Gazette PublicationGU n.101 del 20-04-1968
CAPO I COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Interventi aggiuntivi per la Calabria)

Al fine di contribuire al raggiungimento di un equilibrato sviluppo economico e sociale della Calabria, il Governo della Repubblica e' autorizzato ad attuare nella regione, per il periodo 1 luglio 1967-31 dicembre 1980, interventi organici diretti in particolare alla sistemazione idrogeologica del suolo e all'istituzione di parchi nazionali, in armonia con il programma economico nazionale.

All'uopo, in sede di aggiornamento del piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, saranno predisposte, d'intesa coi Ministeri interessati, apposite direttive che saranno formulate dal comitato dei ministri per il Mezzogiorno e approvate dal comitato interministeriale per la programmazione economica. Alla predisposizione delle direttive anzidette, si provvede previa consultazione del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

Gli interventi si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutti gli altri, sia pure similari, previsti dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni statali e della cassa per il Mezzogiorno.

Le direttive di cui al secondo comma dovranno assicurare, altresi', il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con gli altri interventi pubblici derivanti dalle leggi vigenti, anche al fine di garantire l'aggiuntivita' di cui al terzo comma del presente articolo.

Art 2.

(Contenuto degli interventi)

Gli interventi aggiuntivi e integrativi per la Calabria comprendono:

  1. opere per la sistemazione idraulico-forestale dei corsi di acqua e dei bacini versanti, per la stabilita' e conservazione del suolo nelle pendici e per la bonifica montana e valliva;

  2. opere per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo delle alluvioni e frane, ivi comprese le opere per il risanamento integrale degli abitati dissestati, in coordinamento con gli interventi di cui alla lettera a), nonche' le opere per la difesa degli abitati dal mare;

  3. interventi per favorire il riordinamento fondiario in base alla legislazione vigente in materia, con particolare riguardo agli interventi diretti a determinare sia la costituzione di aziende aventi convenienti dimensioni, sia l'evoluzione delle strutture agricole e forestali verso forme rispondenti ad un armonico sviluppo della regione;

  4. interventi nei settori della formazione civica, culturale e professionale;

  5. interventi nel settore dell'assistenza tecnica, con particolare riguardo alle esigenze della difesa e valorizzazione del suolo.

I criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma sono fissati dal comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in conformita' delle direttive di cui al precedente articolo.

Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei comuni dall'articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, e' assunta a carico dello Stato e grava sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18.

Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e terreni vicino agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilita' o di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sara' disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.

Agli effetti dell'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) del primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'articolo 18, essere effettuati acquisti o espropri a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, di terreni degradati, nudi o boscati, gia' rimboschiti o ricostituiti, ovvero da destinare a rimboschimento o a ricostituzione boschiva, con le modalita' indicate all'articolo 15.

Le opere pubbliche da realizzare in Calabria ai sensi della presente legge, sono a totale carico dello Stato e gravano sui fondi di cui all'articolo 18.

Art 3.

(Attuazione degli interventi)

La cassa per il Mezzogiorno ed il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della presente legge.

Art 4.

(Programmi degli interventi e relazione al Parlamento)

I programmi degli interventi da eseguirsi dalla cassa per il Mezzogiorno, in attuazione della presente legge e delle direttive del piano di coordinamento di cui all'articolo 1, sono predisposti dalla cassa stessa, di intesa con il comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 e sono approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, sentito il comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

La cassa presenta entro il 15 febbraio di ciascun anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord una relazione sull'esecuzione delle opere effettuate nell'anno precedente. Tale relazione e' presentata al Parlamento in allegato alla relazione sull'attuazione del piano quinquennale di cui all'articolo 22 della legge 26 giugno 1965, n. 71/.

In sede di prima applicazione della presente legge, sia i programmi che la relazione si riferiscono al periodo 10 luglio 1967-31 dicembre 1968.

Art 5.

(Disposizioni concernenti il comitato tecnico di coordinamento)

Al coordinato raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, provvede, in sostituzione del comitato costituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, un comitato tecnico di coordinamento costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche e composto dal presidente del comitato regionale per la programmazione economica, dai presidenti delle amministrazioni provinciali e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, dal provveditore alle opere pubbliche, dal direttore della ragioneria regionale dello Stato, dall'ispettore compartimentale agrario, dal capo dell'ispettorato per le foreste della Calabria, dal presidente dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'associazione nazionale delle bonifiche, nonche' da tre docenti universitari di materie pertinenti ai settori idraulico, geologico e forestale nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici.

Il comitato e' presieduto da un esperto nominato, per la durata di un quinquennio, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, ed e' dotato di una segreteria composta da personale comandato dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nel limite massimo di dieci unita'.

Ai fini del necessario collegamento con il comitato dei ministri per il Mezzogiorno e' istituito, presso tale comitato, un apposito ufficio del comitato tecnico di coordinamento.

Al comitato tecnico di coordinamento sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:

  1. collaborare con la cassa per il Mezzogiorno alla...

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