LEGGE 13 luglio 1967, n. 584 - Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione

Coming into Force13 Agosto 1967
Published date29 Luglio 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/07/29/067U0584/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date13 Luglio 1967
Official Gazette PublicationGU n.189 del 29-07-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Chiunque ceda il suo sangue per trasfusione dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha diritto ad astenersi dal lavoro e al riposo nel giorno del salasso.

Art 1.

1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Art 2.

Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facolta' di chiedere il rimborso all'Istituto di assicurazione contro le malattie al quale e' iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell'indennita' economica di malattia per durata e ammontare.

Art 3.

All'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue concorre lo Stato con un contributo annuo di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il contributo statale di cui sopra viene ripartito annualmente tra gli enti di assicurazione di malattia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in proporzione ai rimborsi effettuati dagli enti medesimi ai datori di lavoro.

Art 4.

Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art 5.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedera' ad emanare le norme di...

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