DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663 - Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile

Coming into Force01 Gennaio 1980
Enactment Date30 Dicembre 1979
Published date31 Dicembre 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/12/31/079U0663/CONSOLIDATED/20141229
Official Gazette PublicationGU n.355 del 31-12-1979
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche dal 1 gennaio 1980, nonche' di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285 sull'occupazione giovanile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto:

Art 1.

A decorrere dal 1 gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo quinto comma, le indennita' di malattia e di maternita' di cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga.

Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalita' che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternita' erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.

Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvedera' direttamente al relativo recupero.

Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'I.N.P.S. e' tenuto a rimborsare l'importo dei crediti portati a conguaglio dal datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternita' per:

i lavoratori agricoli;

i dipendenti e soci lavoratori di enti cooperativi, anche di fatto, compresi le compagnie e i gruppi portuali;

i dipendenti da artigiani e da esercenti attivita' commerciali iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;

gli addetti ai servizi domestici e familiari;

i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro.

Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni.

Il Ministro del lavoro della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione a particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell'organizzazione aziendale, puo' con proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestazioni di cui al presente articolo.

Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternita' non spettanti, ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti, e' punito con la multa da L. 200.000 a L. 1.000.000, salvo che il fatto costituisce reato piu' grave, relativamente a ciascun soggetto cui si riferisce l'infrazione.

Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini di cui al primo comma, alla erogazione dell'indennita' giornaliera di malattia e di maternita' dovuta e' punito con un'ammenda di L. 100.000 per ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per maternita', malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia - stabiliti, per i marittimi, in misura pari all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria - e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternita' per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme gia' in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse mediante convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri relativi al servizio prestato per suo conto.

Art 1.

((A decorrere dal 1 gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennita' di malattia e di maternita' di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della responsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attivita' lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere, anticipazioni a e' norma dei contratti collettivi in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.

Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalita' che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternita', nonche' alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e alla indennita' per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.))

Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvedera' direttamente al relativo recupero.

Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS 6 tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto e tenuto a corrispondere sulla somma risultante, a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternita' per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.

((Si applicano comunque le modalita' disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Ai soci delle compagnie del ramo industriale e carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'articolo 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n. 161, che sono poste a carico del fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli organismi interessati.))

Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni.

Il Ministro del lavoro della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione a particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT