DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1999, n. 150 - Regolamento recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del comitato di garanti

Coming into Force10 Giugno 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/05/26/099G0229/CONSOLIDATED/20020724
Enactment Date26 Febbraio 1999
Published date26 Maggio 1999
Official Gazette PublicationGU n.121 del 26-05-1999
Capo I Disposizioni generali e norme sul ruolo unico
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ed in particolare gli articoli 3, 6, 15, 19, 21, 23, 24 e 28;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'articolo 39;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare gli articoli 17, comma 2, e 21;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1998;

Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla adunanza generale del 3 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico, di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, le modalita' per la tenuta della banca dati informatica della dirigenza di cui allo stesso articolo 23, comma 4, nonche' le modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ed in particolare gli articoli 3, 6, 15, 19, 21, 23, 24 e 28;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'articolo 39;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare gli articoli 17, comma 2, e 21;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1998;

Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla adunanza generale del 3 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico, di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, le modalita' per la tenuta della banca dati informatica della dirigenza di cui allo stesso articolo 23, comma 4, nonche' le modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3, dello stesso decreto legislativo. 1

Art 2.

Ruolo unico dei dirigenti

  1. Il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, istituito dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e' tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

  2. Nel ruolo unico sono inseriti tutti i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad esclusione del personale dirigenziale di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

  3. Il ruolo unico e' articolato in due fasce, nell'ambito delle quali sono individuate distinte sezioni per i dirigenti gia' appartenenti a ruoli professionali o reclutati in ragione delle loro specifiche professionalita' tecniche.

  4. Nella prima fascia sono inseriti in ordine alfabetico i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi o funzioni di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per un tempo pari ad almeno cinque anni, anche non continuativi, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

  5. Nella seconda fascia del ruolo unico sono inseriti in ordine alfabetico gli altri dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed i dirigenti reclutati con le modalita' indicate dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Art 2.

Ruolo unico dei dirigenti

  1. Il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, istituito dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e' tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

  2. Nel ruolo unico sono inseriti tutti i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad esclusione del personale dirigenziale di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

  3. Il ruolo unico e' articolato in due fasce, nell'ambito delle quali sono individuate distinte sezioni per i dirigenti gia' appartenenti a ruoli professionali o reclutati in ragione delle loro specifiche professionalita' tecniche.

  4. Nella prima fascia sono inseriti in ordine alfabetico i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi o funzioni di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per un tempo pari ad almeno cinque anni, anche non continuativi, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

  5. Nella seconda fascia del ruolo unico sono inseriti in ordine alfabetico gli altri dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed i dirigenti reclutati con le modalita' indicate dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993. 1

Art 3.

Responsabile del ruolo unico dei dirigenti

  1. L'incarico di responsabile della tenuta del ruolo unico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993. In sede di prima applicazione del presente regolamento l'incarico viene conferito nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti generali in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  2. Al responsabile del ruolo unico dei dirigenti sono affidati i seguenti compiti:

    a) assicurare l'acquisizione presso le amministrazioni dei dati per la costituzione e la tenuta del ruolo unico;

    b) assicurare, tramite un puntuale monitoraggio, la completezza e l'aggiornamento continuo dei dati;

    c) sovraintendere alla iscrizione ed elaborazione dei dati secondo modalita' e processi anche informatizzati che consentano, nell'ambito di ciascuna fascia del ruolo unico, la rilevazione immediata della posizione, delle situazioni individuali, delle professionalita' e degli incarichi ricoperti per ciascun dirigente nell'ambito della fascia di appartenenza;

    d) garantire la corrispondenza delle distinte sezioni del ruolo unico alle specificita' tecniche dei dirigenti;

    e) vigilare che il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni;

    f) organizzare ed assicurare, in collegamento con le amministrazioni interessate, gli adempimenti, connessi alla tenuta del ruolo unico, necessari alla determinazione delle unita' occorrenti nel rispetto della programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla mobilita' dei dirigenti ed al conferimento agli stessi degli incarichi dirigenziali;

    g) assumere iniziative idonee ad assicurare la periodicita' dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993, in modo da soddisfare alle esigenze funzionali delle amministrazioni interessate;

    h) dettare i criteri e assicurare gli adempimenti per la tenuta aggiornata della banca dati informatica di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993...

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