DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993, n. 39 - Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Coming into Force07 Marzo 1993
Enactment Date12 Febbraio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/02/20/093G0086/CONSOLIDATED/20160913
Published date20 Febbraio 1993
Official Gazette PublicationGU n.42 del 20-02-1993
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo.

  2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalita':

    1. miglioramento dei servizi;

    2. trasparenza dell'azione amministrativa;

    3. potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;

    4. contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

  3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti criteri:

    1. integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;

    2. rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;

    3. collegamento con il sistema statistico nazionale.

  4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

Art 2.
  1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati.

  2. Ove sussistano particolari necessita' di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9.

  3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i poteri dell'Autorita' prevista all'art. 4, e conservano la titolarita' dei programmi applicativi.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

Art 3.
  1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.

  2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

Art 3.
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

  2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

Art 4.
  1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata ai fini del presente decreto Autorita', la quale opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con autonomia tecnica e funzionale e con indipendenza di giudizio.

  2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' e indipendenza. Il presidente e' nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorita' sono comprovate dal relativo curriculum di cui e' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti.

  3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresi' operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.

  4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorita', al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente dell'Autorita' ed e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il direttore generale dura in carica tre anni, puo' essere confermato, anche piu' di una volta, ed e' soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.

  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' da corrispondere al Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale.

Art 4.

1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata "Autorita'" ai fini del presente decreto; tale Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

  1. L'Autorita' e' organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' e indipendenza. Il presidente e' nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri. L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorita' sono comprovate dal relativo curriculum di cui e' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti.

  2. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresi' operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.

  3. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorita', al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente dell'Autorita' ed e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il direttore generale dura in carica tre anni, puo' essere confermato, anche piu' di una volta, ed e' soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.

  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' da corrispondere al Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale.

Art 4.

1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica...

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