IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;
Visti gli articoli 19 e 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 maggio 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005
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All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
prima della lettera a), e' inserita la seguente: «0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;»;
dopo la lettera i-quinquies) e' inserita la seguente: «i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localita' o a un'area geografica specifica;»;
dopo la lettera n-bis) e' inserita la seguente: «n-ter) domicilio digitale: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea;»;
la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»;
alla lettera s) le parole: «elettronica avanzata» sono sostituite dalla seguente: «qualificata» e le parole: «certificato qualificato e» sono soppresse;
dopo la lettera u-ter) e' inserita la seguente: «u-quater) identita' digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;»;
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dopo la lettera bb) sono inserite le seguenti:
cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita';
dd) interoperabilita': caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi;
ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.
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le lettere a), b), e), f), g), h), i), l), m), n), o), q), q-bis), r), t), u), u-ter), z) e bb) sono soppresse.
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Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS;
1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato.
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