DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 443 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali

Coming into Force15 Dicembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/11/30/099G0511/CONSOLIDATED/20010704
Enactment Date29 Ottobre 1999
Published date30 Novembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.281 del 30-11-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, come successivamente modificata ed integrata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e dalla legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997;

Visto l'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente la delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 giugno 1999 e del 9 luglio 1999;

Acquisita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e),della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione agliarticoli 3, 4, 9, 10 e 11, l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica; E m a n a

il seguente decreto legislativo: Art. 1.

Modifica all'articolo 18

  1. All'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le parole: "la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura;".

Art 2.

Modifiche all'articolo 19

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il comma 10 e' abrogato;

  2. al comma 12, le parole: "in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo" sono sostituite con le parole: "in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo".

Art 3.

Modifiche all'articolo 29

  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. alla lettera b) dopo le parole: "stoccaggio di energia" sono aggiunte le seguenti parole: "limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento.";

  2. la lettera l) e' sostituita con la seguente:

" l) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia minerariain mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalita' procedimentali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo;".

Art 4.

Modifica all'articolo 32

  1. All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dopo le parole: "delle risorse geotermiche" sono aggiunte le parole: "e dell'anidride carbonica".

Art 5.

Modifica all'articolo 38

  1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' aggiunta la seguente lettera:

" d) la disciplina della gestione...

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