DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164 - Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144

Coming into Force21 Giugno 2000
Published date20 Giugno 2000
Enactment Date23 Maggio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/06/20/000G0210/CONSOLIDATED/20200914
Official Gazette PublicationGU n.142 del 20-06-2000
Titolo I Finalita' e definizioni
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';

Vista la direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 41;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2000;

Visto il parere in data 16 marzo 2000 della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale

  1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attivita' di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere.

  2. Resta in vigore la disciplina vigente per le attivita' di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto dal presente decreto.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';

Vista la direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 41;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2000;

Visto il parere in data 16 marzo 2000 della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale

  1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attivita' di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere.

  2. Resta in vigore la disciplina vigente per le attivita' di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto dal presente decreto.

2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. "cliente finale": il consumatore che acquista gas per uso proprio;

  2. "cliente grossista": la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attivita' di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita od opera;

  3. "cliente idoneo": la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema;

  4. "clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;

  5. "codice di rete": codice contenente regole e modalita' per la gestione e il funzionamento della rete;

  6. "codice di stoccaggio": codice contenente regole e modalita' per la gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio;

  7. "cogenerazione": la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;

  8. "coltivazione": l'estrazione di gas naturale da giacimenti;

  9. "cushion gas": quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che e' necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;

  10. "dispacciamento": l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori;

  11. "dispacciamento passante": l'attivita' di cui alla lettera j), condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete;

  12. "disponibilita' di punta giornaliera": quantita' di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un giorno;

  13. "disponibilita' di punta oraria": quantita' di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un'ora, moltiplicata per le 24 ore;

  14. "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;

  15. "fornitura": la consegna o la vendita di gas naturale;

  16. "impianto di GNL": un impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;

  17. "impianto di stoccaggio": l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito da una impresa di gas naturale, ad esclusione della parte di impianto utilizzato per attivita' di coltivazione;

  18. "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 2359, comma 3o, del codice civile;

  19. "impresa controllata": una impresa controllata ai sensi dell'articolo 2359, commi 1o e 2o, del codice civile;

  20. "impresa di gas naturale": la persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti attivita': importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita, acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e che risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici, o di manutenzione legati alle predette attivita';

  21. "impresa di gas naturale integrata orizzontalmente": un'impresa che svolge almeno una delle attivita' di importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed una attivita' che non rientra nel settore del gas naturale;

  22. "impresa di gas naturale integrata verticalmente": un'impresa di gas naturale che svolge due o piu' delle seguenti attivita': importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale;

  23. "linea...

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