LEGGE 20 novembre 2009, n. 166 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee. (09G0180)

Coming into Force25 Novembre 2009
Enactment Date20 Novembre 2009
Published date24 Novembre 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/11/24/009G0180/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.274 del 24-11-2009 - Suppl. Ordinario n. 215
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 135

All'articolo 1, al comma 1, lettera a), capoverso 15, le parole: "all'articolo 5," sono sostituite dalla seguente: "al".

All'articolo 2:

al comma 1, lettera c), capoverso 6-bis, lettera a), le parole: "fatturato di settore" sono sostituite dalle seguenti: "fatturato relativo ai proventi da mercato" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, comunque, non superiore a euro 1.000.000";

al comma 2, dopo le parole: "n. 162, e" sono inserite le seguenti: "nel limite del numero di unita' di personale compatibile con l'applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'ambito delle suddette risorse,";

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "paragrafi 2, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "paragrafi 2, 4 e 5"".

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, dopo la parola: "del" sono inserite le seguenti: "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al";

al comma 2, alinea, e ai commi 3 e 4, dopo la parola: "del" sono inserite le seguenti: "citato codice di cui al";

dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

"4-bis. All'articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: "l'offerta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "il contratto"";

nella rubrica, le parole: "n. 16" sono sostituite dalle seguenti: "n.

163" e le parole: "di lavori" sono sostituite dalle seguenti: "relativi a lavori".

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-bis. - (Attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009) - 1. Nelle more della piena attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, dall'anno 2009 e' autorizzata l'implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  1. Al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, nelle more dell'organico recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonche' allo scopo di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull'attivita' di pesca attraverso l'accrescimento, sul piano operativo, della capacita' dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare, dall'anno 2009 e' autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per l'implementazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  2. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita' di cui ai medesimi commi, cui affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' le risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 3-ter. - (Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali - Societa' miste ANAS-regioni) - 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 289 e' sostituito dal seguente:

    "289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni".

  4. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici gia' costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27, dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, commi 289 e 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ,

    Art. 3-quater. - (Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonche' di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

  5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalita' di applicazione della citata direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005.

  6. All'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso.

  7. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 163 e' abrogato.

    Art. 3-quinquies. - (Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015) - 1. Il prefetto della provincia di Milano, quale prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l'unita' di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonche' nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

  8. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Milano, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non puo' configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, ne' quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  9. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015 (GICEX), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non puo' configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, ne' quale ufficio di carattere...

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