DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135 - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee. (09G0145)

Coming into Force26 Settembre 2009
Enactment Date25 Settembre 2009
Published date25 Settembre 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/09/25/009G0145/CONSOLIDATED/20171229
Official Gazette PublicationGU n.223 del 25-09-2009
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 e del 18 settembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, per i rapporti con le regioni, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE

  1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. all'articolo 5, il comma 15 e' sostituito dal seguente:

    "15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.";

  2. all'articolo 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 e del 18 settembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, per i rapporti con le regioni, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE

  1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. all'articolo 5, il comma 15 e' sostituito dal seguente:

    "15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui al comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.";

  2. all'articolo 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.".

Art 2.

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria - Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva 2004/49/CE

  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorita' competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.";

    2. dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

      "1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero.";

    3. dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

      "6-bis. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:

    4. in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato di settore realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa;

    5. in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;

    6. qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;

    7. in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.";

    8. il comma 7 e' sostituito dal seguente:

      "7. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione.".

  2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalita', i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonche' l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera e' approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art 2.

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria - Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva 2004/49/CE

  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorita' competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.";

    2. dopo il comma...

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