LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122 - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione

Coming into Force05 Marzo 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/19/092G0124/CONSOLIDATED/20121221
Enactment Date05 Febbraio 1992
Published date19 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.41 del 19-02-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Attivita' di autoriparazione

  1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attivita' di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attivita' di autoriparazione".

  2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonche' l'attivita' di commercio di veicoli.

  3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di:

  1. meccanica e motoristica;

  2. carrozzeria;

  3. elettrauto;

  4. gommista.

Art 1.

Attivita' di autoriparazione

  1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attivita' di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attivita' di autoriparazione".

  2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonche' l'attivita' di commercio di veicoli.

((3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di:

  1. meccatronica;

  2. carrozzeria;

  3. gommista)).

Art 2.

Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione

  1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione. Il registro e' articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al comma 3 dell'articolo 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'articolo 4.

  2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.

  3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una o piu' sezioni del registro di cui al comma l, in relazione all'attivita' effettivamente esercitata. Non e' consentito esercitare attivita' di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa e' iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale.

Art 2.

Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione

  1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione. Il registro e' articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al comma 3 dell'articolo 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'articolo 4.

  2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.

  3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una o piu' sezioni del registro di cui al comma l, in relazione all'attivita' effettivamente esercitata. Non e' consentito esercitare attivita' di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa e' iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale.

3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, e' stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale.

Art 2.

Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione

  1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558.

  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558.

  3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558.

3-bis. La dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, e' stabilita ed aggiornata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale. 6 AGGIORNAMENTO (6)

Il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera b)) che "il comma 3-bis dell'art. 2, nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti".

Art 3.

Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione

  1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:

    1. disponibilita' di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all'attivita' siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attivita';

    2. dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita', indicate in apposite tabelle approvate, dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la medesima procedura;

    3. designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attivita' per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7;

    4. sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attivita' di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione.

  2. La perdita di uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 2.

  3. La commissione di cui all'articolo 9 delibera sulle domande di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2 entro sessanta giorni.

  4. Contro il mancato accoglimento delle domande di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale; contro la decisione del presidente della giunta regionale e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale.

Art 3.

Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione

  1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:

    1. disponibilita' di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all'attivita' siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attivita';

    2. dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita', indicate in apposite tabelle approvate, dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la medesima procedura;

    3. designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attivita' per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7;

    4. sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attivita' di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione.

  2. La perdita di uno...

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