LEGGE 3 agosto 2009, n. 102 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0116)

Coming into Force05 Agosto 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/08/04/009G0116/CONSOLIDATED/20100508
Published date04 Agosto 2009
Enactment Date03 Agosto 2009
Official Gazette PublicationGU n.179 del 04-08-2009 - Suppl. Ordinario n. 140
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza: Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 1° luglio 2009. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 57.

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2009, N. 78

All'articolo 1:

al comma 2, le parole da: "L'onere" fino a: "2010 cui" sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010", le parole: "Fondo sociale per l'occupazione e la formazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo sociale per occupazione e formazione," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009";

al comma 4, dopo le parole: "monitoraggio degli oneri" sono inserite le seguenti: "derivanti dall'attuazione del comma 1";

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:

"511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalita', termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato dall'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51"";

al comma 5, le parole: "Fondo sociale per l'occupazione e formazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo sociale per occupazione e formazione," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009";

al comma 6:

al secondo periodo, le parole da: "L'onere della presente" fino a: "per l'anno 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse", le parole: "Fondo sociale per l'occupazione e formazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo sociale per occupazione e formazione," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole; ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009";

al quarto periodo, le parole: "di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente" e le parole: "delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto" sono sostituite dalle seguenti: "delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto";

al comma 7:

al primo periodo, le parole: "una attivita' autonoma" sono sostituite dalle seguenti: "un'attivita' di lavoro autonomo" e le parole: "una auto o micro impresa" sono sostituite dalle seguenti: "un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa";

al secondo periodo, dopo le parole: "In caso di cassa integrazione in deroga," sono inserite le seguenti: "o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,";

l'ultimo periodo e' soppresso;

il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia' percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, per avviare un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformita' alla normativa vigente, e' liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilita' pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore e' liquidato altresi', nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilita' per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni";

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009".

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 1-ter. - (Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:

  1. ad attivita' di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

  2. ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

    2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

  3. all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;

  4. allo sportello unico per...

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