al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006" e le parole: "31 ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2006".
ART. 4-quater. - (Infrastrutture militari e assegnazione di fondi al Ministero della difesa). - 1. All'articolo 26, comma 11-quater, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "non ubicati nelle infrastrutture militari" si intendono riferite agli alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti o installazioni militari, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.
Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla riduzione del debito.
Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota del predetto importo, pari a 250 milioni di euro, e' destinata, per 50 milioni di euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169; la restante parte, pari a 200 milioni di euro, e' assegnata al Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti"".
All'articolo 5, al comma 1, le parole: "30 giugno 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005".
All'articolo 9, al comma 1, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
All'articolo 10, al comma 1, lettera b), le parole: "28 febbraio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "15 maggio 2006".
All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2003, n. 350," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni".
All'articolo 16, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli studenti eletti dal CNSU quali rappresentanti in seno al Consiglio universitario nazionale partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con diritto di voto".
All'articolo 17:
al comma 1, lettera a), le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006";
al comma 1, lettera b), le parole: "sostituito dal seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sostituito dai seguenti".
All'articolo 18:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato e' scaduto o scade tra il 15 settembre 2005 ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni".
4-ter. Per assicurare il completamento della redistribuzione territoriale e della razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali presso gli organi di giustizia tributaria, con l'obiettivo del piu' spedito conseguimento della definitivita' dei giudizi necessaria ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie connesse agli accertamenti tributari oggetto di contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla giurisdizione tributaria e alla durata dell'incarico dei singoli componenti degli organi giudicanti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche' con la riforma del sistema della riscossione, entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto-legge, si provvede alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative sezioni con l'obiettivo della progressiva concentrazione e contenimento del numero degli stessi rispetto alle consistenze accertate alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per consentire l'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei processi, come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si procede alle occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell'andamento di un triennio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla definizione del processo di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e' prorogato il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992".
Dopo l'articolo 19, e' inserito il seguente:
"ART. 19-bis. - (Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). - 1. L'articolo 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".
All'articolo 20, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le risorse finanziarie per l'anno 2005 previste dall'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, possono affluire nella speciale evidenza contabile istituita nell'ambito del bilancio dell'INPS fino al 30 giugno 2006".
Dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:
"ART. 20-bis. - (Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40). - 1. Alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: