LEGGE 14 maggio 2005, n. 80 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

Coming into Force15 Maggio 2005
Published date14 Maggio 2005
Enactment Date14 Maggio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/05/14/005G0106/CONSOLIDATED/20060712
Official Gazette PublicationGU n.111 del 14-05-2005 - Suppl. Ordinario n. 91
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformita' ai principi ed ai criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' sottoposto al parere della Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 93 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto e' successivamente trasmesso al Parlamento, perche' sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, e' emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo puo' emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la procedura di cui al presente comma.

  3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:

    1. disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identita' dei motivi di ricorso ordinario e

      straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della

      Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba

      riguardare un fatto controverso; l'obbligo che il motivo di

      ricorso si chiuda, a pena di inammissibilita' dello stesso, con la

      chiara enunciazione di un quesito di diritto; l'estensione del

      sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e

      sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto

      comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo 360

      del codice di procedura civile; la non ricorribilita' immediata

      delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il

      giudizio e la ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono

      parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva

      di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di

      ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle

      sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la

      questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni

      unite nei casi di cui all'articolo 111, ottavo comma, della

      Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi,

      alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza

      pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al

      precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione

      semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le

      sezioni unite con ordinanza motivata; l'estensione delle ipotesi

      di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di

      norme processuali; l'enunciazione del principio di diritto, sia in

      caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e

      con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi

      idonei, modellati sull'attuale articolo 363 del codice di

      procedura civile, a garantire l'esercitabilita' della funzione

      nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non

      ricorribilita' del provvedimento ai sensi dell'articolo 111,

      settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione

      straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di

      merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza;

    2. riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato prevedendo: la disponibilita' dell'oggetto come unico e

      sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione

      di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di clausola

      compromissoria, vi sia un unico criterio di capacita', riferito al

      potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una

      disciplina relativa all'arbitrato con pluralita' di parti, che

      garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volonta'

      originaria o successiva delle parti, nonche' relativa alla

      successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei

      terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei principi

      fondamentali dell'istituto; una disciplina specifica finalizzata a

      garantire l'indipendenza e l'imparzialita' degli arbitri; una

      disciplina unitaria e completa della responsabilita' degli

      arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina

      dell'istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di

      assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via

      incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo

      che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di

      giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei

      termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle

      ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una

      razionalizzazione delle forme e delle modalita' di pronuncia del

      lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una

      sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente

      esistenti di impugnazione per nullita' secondo i seguenti

      principi: 1) subordinare la controllabilita' del lodo ai sensi del

      secondo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile

      alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di

      legge e salvo il contrasto con i principi fondamentali

      dell'ordinamento giuridico, 2) disciplinare il procedimento,

      prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del

      giudice dell'impugnazione per nullita', 3) disciplinare in

      generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa

      l'eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell'arbitrato

      amministrato, assicurando che l'intervento dell'istituzione

      arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto

      dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni

      compiute da queste ultime siano vincolanti; la soppressione del

      capo dedicato all'arbitrato internazionale, con tendenziale

      estensione della relativa disciplina all'arbitrato interno, salvi

      gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto

      dall'articolo 838 del codice di procedura civile; che le norme in

      materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di

      patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed

      espressa volonta' delle parti di derogare alla disciplina legale,

      fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio,

      la sindacabilita' in via di azione o di eccezione della decisione

      per vizi del procedimento e la possibilita' di fruire della tutela

      cautelare.

  4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo puo' revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai principi di delega in modo da accordarli con le modifiche apportate dal decreto legislativo adottato nell'esercizio della predetta delega.

  5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o piu' decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonche' la riconduzione della disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.

  6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    1. modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti principi:

      1) semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti

      esonerati dall'applicabilita' dell'istituto e l'accelerazione

      delle procedure applicabili alle controversie in materia;

      2) ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo

      una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi

      dell'impresa; coordinare i...

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