DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51 - Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado

Coming into Force21 Marzo 1998
Enactment Date19 Febbraio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/03/20/098G0067/CONSOLIDATED/20170731
Published date20 Marzo 1998
Official Gazette PublicationGU n.66 del 20-03-1998 - Suppl. Ordinario n. 48
Titolo I DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Capo I Disposizioni relative agli organi che amministrano la giustizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti ad istituire, in vista di una piu' razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, il giudice unico di primo grado;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 novembre 1997 e del 19 dicembre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 3, della citata legge 16 luglio 1997, n. 254;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. L'ufficio del pretore e' soppresso, fatta salva l'attivita' necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente decreto. Fuori dei casi in cui e' diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.

  2. Nel primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' soppressa la lettera b).

Art 2.
  1. L'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e' soppresso. Le relative funzioni sono trasferite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario.

  2. L'articolo 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Del pubblico ministero). - Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni e' costituito l'ufficio del pubblico ministero.".

Art 3.
  1. L'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' cosi' modificato:

  1. nel primo comma, le parole ", pretura" sono soppresse;

  2. nel secondo comma, le parole...

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