LEGGE 24 novembre 2003, n. 326 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

Coming into Force26 Novembre 2003
Enactment Date24 Novembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/11/25/003G0358/CONSOLIDATED/20100508
Published date25 Novembre 2003
Official Gazette PublicationGU n.274 del 25-11-2003 - Suppl. Ordinario n. 181
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 novembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), le parole da: "nonche' degli investimenti"a"e organizzative"sono soppresse; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea";

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.

L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalita' di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia";

al comma 3, dopo 1e parole: "Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e' rilasciata", sono inserite le seguenti: "con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis";

il comma 5 e' soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: "ricercatori", sono inserite le seguenti: ", che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attivita' di ricerca all'estero presso universita' o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi", e la parola: "iniziano"e' sostituita dalla seguente: "vengono"; nel secondo periodo, dopo le parole: "nei due periodi di imposta successivi", sono aggiunte le seguenti: "sempre che permanga la residenza fiscale in Italia".

All'articolo 4:

al comma 5, nel secondo periodo, le parole: "dalla istituzione"sono sostituite dalle seguenti: "dalla sua istituzione";

al comma 6, l'espressione: "art."e' sostituita dalla parola: "articolo".

All'articolo 5:

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo Statuto della CDP spa e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collego dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile";

al comma 7, lettera a), dopo le parole: "Poste italiane spa o societa'"la lettera: "d"e' sostituita dalla parola: "da";

al comma 7, lettera b), dopo le parole:'"raccolta di fondi a vista", e' aggiunto il seguente periodo: "La raccolta di fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali";

al comma 27, nel primo periodo, le parole: "il settimo periodo e' sostituito"sono sostituite dalle seguenti: "i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti".

Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:

"ART. 5-bis. - (Registro italiano dighe). - 1. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

"4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere".

  1. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112"sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID".

    All'articolo 6:

    ovunque ricorrano, le espressioni: "d. lgs."e"art."sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "decreto legislativo"e"articolo";

    al comma 9, nel terzo periodo, dopo le parole: "decreti di natura non regolamentare,"sono inserite le seguenti: "da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,".

    All'articolo 10, al comma 1, nel primo periodo, le parole: ", la liquidita' e l'esigibilita'"sono sostituite dalle seguenti: "e la liquidita'"; e, nel secondo periodo, dopo le parole: "L'attestazione"sono inserite le seguenti: ", che non e' utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione,".

    All'articolo 11, ai commi 3 e 4, l'espressione: "art."e' sostituita dalla parola: "articolo".

    All'articolo 12:

    ovunque ricorrano, le espressioni: "D.P.R."e"art."sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica"e"articolo";

    al comma 4, dopo le parole: "decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni", la parola: "della"e' sostituita dalla seguente: "dalla";

    dopo il comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente:

    "11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del"Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste"".

    All'articolo 13:

    ovunque ricorra, l'espressione: "art."e' sostituita dalla parola: "articolo";

    al comma 1, dopo le parole: "del Ministro delle attivita' produttive", sono inserite le seguenti: "e del Ministro delle politiche agricole e forestali"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e' composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni";

    al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come definite dalla disciplina comunitaria";

    al comma 10, dopo le parole: "componenti di ciascun organo resti"la parola: "riservato"e' sostituita dalla seguente: "riservata";

    al comma 11, le parole: "trova applicazione"sono sostituite dalle seguenti: "si applica";

    al comma 15, le parole: "dal comma 12"sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 14";

    dopo il comma 20, e' inserito il seguente:

    "20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro";

    al comma 22, le parole: "pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti"sono sostituite dalle seguenti: "pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti";

    al comma 23, le parole: "pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti"sono sostituite dalle seguenti: "pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni";

    al comma 25, nel primo periodo, dopo le parole: "Mediocredito centrale spa", le parole: "dall'articolo"sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo"; nel secondo periodo, sono aggiunte, in une, le seguenti parole: "e con il Ministro delle politiche agricole e forestali"; ed e' aggiunto, alla fine del comma, il seguente periodo: "Le operazioni di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite";

    al comma 26, e' soppresso l'ultimo periodo;

    il comma 27 e' sostituito dal seguente:

    "27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le

    caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate...

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