All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112"sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID".
All'articolo 6:
ovunque ricorrano, le espressioni: "d. lgs."e"art."sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "decreto legislativo"e"articolo";
al comma 9, nel terzo periodo, dopo le parole: "decreti di natura non regolamentare,"sono inserite le seguenti: "da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,".
All'articolo 10, al comma 1, nel primo periodo, le parole: ", la liquidita' e l'esigibilita'"sono sostituite dalle seguenti: "e la liquidita'"; e, nel secondo periodo, dopo le parole: "L'attestazione"sono inserite le seguenti: ", che non e' utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione,".
All'articolo 11, ai commi 3 e 4, l'espressione: "art."e' sostituita dalla parola: "articolo".
All'articolo 12:
ovunque ricorrano, le espressioni: "D.P.R."e"art."sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica"e"articolo";
al comma 4, dopo le parole: "decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni", la parola: "della"e' sostituita dalla seguente: "dalla";
dopo il comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del"Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste"".
All'articolo 13:
ovunque ricorra, l'espressione: "art."e' sostituita dalla parola: "articolo";
al comma 1, dopo le parole: "del Ministro delle attivita' produttive", sono inserite le seguenti: "e del Ministro delle politiche agricole e forestali"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e' composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni";
al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come definite dalla disciplina comunitaria";
al comma 10, dopo le parole: "componenti di ciascun organo resti"la parola: "riservato"e' sostituita dalla seguente: "riservata";
al comma 11, le parole: "trova applicazione"sono sostituite dalle seguenti: "si applica";
al comma 15, le parole: "dal comma 12"sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 14";
dopo il comma 20, e' inserito il seguente:
"20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro";
al comma 22, le parole: "pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti"sono sostituite dalle seguenti: "pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti";
al comma 23, le parole: "pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti"sono sostituite dalle seguenti: "pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni";
al comma 25, nel primo periodo, dopo le parole: "Mediocredito centrale spa", le parole: "dall'articolo"sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo"; nel secondo periodo, sono aggiunte, in une, le seguenti parole: "e con il Ministro delle politiche agricole e forestali"; ed e' aggiunto, alla fine del comma, il seguente periodo: "Le operazioni di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite";
al comma 26, e' soppresso l'ultimo periodo;
il comma 27 e' sostituito dal seguente:
"27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le
caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate...