(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)
Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestivita' delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonche' con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attivita' integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa e' disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
L'accordo di programma e' l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalita' di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalita' di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potesta' proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 10, l'accordo di programma costituisce fonte che regolamenta gli interventi e gli adempimenti previsti.
All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 10, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata "Agenzia", mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto- legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
Gli accordi di programma di cui al comma I devono prevedere, tra l'altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006.
La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto- legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti e organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dismessi da destinare ai nuovi investimenti produttivi.
All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni vigenti che prevedono modalita' di individuazione di aree o distretti in situazione di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.
Il Ministro dello sviluppo economico, nell'individuare, ai sensi del comma 7, le aree o i distretti in situazioni di crisi, da' priorita' ai siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'Il luglio 2006.
Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 e' assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi dell'Agenzia.
Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di attuazione degli interventi di cui al comma 3 e impartisce le direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 26 settembre 2007 per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e successive...