LEGGE 9 aprile 2009, n. 33 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. (09G0041)

Coming into Force12 Aprile 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/04/11/009G0041/ORIGINAL
Enactment Date09 Aprile 2009
Published date11 Aprile 2009
Official Gazette PublicationGU n.85 del 11-04-2009 - Suppl. Ordinario n. 49
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nonche' del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 aprile 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Scajola, Ministro dello sviluppo

economico Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, N. 5

Il titolo e' sostituito dal seguente: "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario".

All'articolo 1:

al comma 5, dopo le parole: "motociclo fino a 400 cc di cilindrata" sono inserite le seguenti: "ovvero non superiore a 60 kW";

al comma 7, dopo le parole: "per le installazioni degli impianti a metano," sono inserite le seguenti: "sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" ed "euro 2",";

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. La lettera c) del comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituita dalla seguente:

"c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione".

9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente:

"232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

  1. copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;

  2. copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

  3. copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;

  4. copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente"".

    All'articolo 2:

    al comma 1, primo periodo, le parole: "ad alta efficienza

    energetica" sono sostituite dalle seguenti: "di classe energetica non inferiore ad A+";

    il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    "3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonche' alle iniziative promozionali gia' assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di' entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali".

    All'articolo 3:

    al comma 2, numero 10), le parole: "resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto";

    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

    "3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli I e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.

    3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis e' subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria";

    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

    "4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalita' di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

    4-ter. Con il contratto di rete due o piu' imprese si obbligano ad esercitare in comune una o piu' attivita' economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacita' innovativa e la competitivita' sul mercato. Il contratto e' redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

  5. la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;

  6. l'indicazione delle attivita' comuni poste a base della rete;

  7. l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalita' di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalita' di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

  8. la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;

  9. l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalita' di partecipazione di ogni impresa all'attivita' dell'organo.

    4-quater. Il contratto di rete e' iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.

    4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni".

    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

    "Art. 3-bis. - (Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinati le modalita' e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270".

    All'articolo 4, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

    "7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, e' trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalita' connesse alle attivita' di credito all'esportazione".

    All'articolo 5:

    al comma 1, la parola: "sostitute" e' sostituita dalla seguente: "sostituite";

    dopo il comma I e' aggiunto il seguente:

    "l-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante 'Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni', pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al presente comma e' stabilito al 30 giugno 2009"".

    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

    "Art. 5-bis. - (Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica). - 1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di...

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