LEGGE 28 febbraio 2008, n. 31 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Coming into Force01 Marzo 2008
Published date29 Febbraio 2008
Enactment Date28 Febbraio 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/02/29/008G0053/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.51 del 29-02-2008 - Suppl. Ordinario n. 47
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 febbraio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Chiti, Ministro per i rapporti con il

Parlamento e le riforme istituzionali Visto, il Guardasigilli: Scotti

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248

All'articolo 1, al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: "Ministero della difesa" sono inserite le seguenti: ", missione "Difesa e sicurezza del territorio"," e le parole: "sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa" sono sostituite dalle seguenti: "nel quale confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni di spesa";

al secondo periodo, le parole: "a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione" sono sostituite dalle seguenti: "a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo".

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: ""Sino all'anno 2012"" sono sostituite dalle seguenti: ""Sino all'anno 2016"";

al comma 3, le parole: ""fino all'anno 2012"" sono sostituite dalle seguenti: ""fino all'anno 2015"";

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: "10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "11 anni".

3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Le unita' produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di societa' di servizi nell'ambito delle disponibilita' esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacita' di operare secondo criteri di economica gestione";

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: "2010" e' sostituita dalla seguente: "2015";

  2. all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: "2010" e' sostituita dalla seguente: "2015";

  3. all'articolo 53, comma 2, la parola: "2008" e' sostituita dalla seguente: "2012";

  4. alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: "2011" e' sostituita dalla seguente: "2015"".

    All'articolo 3 e' aggiunto, infine, il seguente comma:

    "2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento e' fissato al 30 giugno 2009".

    All'articolo 5:

    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuita'";

    il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    "2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: "entro il 28 febbraio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2008"";

    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    "2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5 dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 dicembre 2008.

    2-ter. Al comma 1 dell'articolo 71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma e' dovuto dal soggetto che presta il servizio ed e' commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso".

    2-quater. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "e' determinato" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione," e dopo le parole: "e le attivita' culturali," sono inserite le seguenti: "da adottare entro il 31 dicembre 2008"";

    alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni in materia di diritto d'autore".

    All'articolo 6:

    al comma 1, le parole da: ", fermo restando" fino alla fine del comma sono soppresse;

    il comma 2 e' soppresso;

    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, e' comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo".

    Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

    "Art. 6-bis. - (Proroghe in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  5. al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2004-2007" sono sostituite dalle seguenti: 'Per gli anni 2004-2009" e le parole: ", nel limite massimo di 350 unita'" sono soppresse;

  6. al secondo periodo, le parole: "e per la durata di 48 mesi" sono sostituite dalle seguenti: ", per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unita', calcolato come media del periodo".

    1. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  7. dopo le parole: "e 2007," sono inserite le seguenti: "nonche' di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,";

  8. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e' incrementata di pari importo".

    1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      Art. 6-ter. - (Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002). - 1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n.

      3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.

    2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

      Art. 6-quater. - (Contributi in favore di enti e organismi operanti nel settore della musica). - 1. Allo scopo di garantire la continuita' delle attivita' di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficolta' finanziaria, e' assegnato a tali enti per l'anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro.

    3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli enti e gli organismi di cui al comma 1 e sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.

    4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per...

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