DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 142 - Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991

Coming into Force05 Maggio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/05/04/091G0185/CONSOLIDATED/20121229
Published date04 Maggio 1991
Enactment Date03 Maggio 1991
Official Gazette PublicationGU n.103 del 04-05-1991
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in favore delle popolazioni colpite dal terremoto verificatosi nel dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonche' in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi dal giugno 1990 al gennaio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, del turismo e dello spettacolo e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attivita' assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine e' integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

  2. Entro il 15 giugno 1991, il Ministro per il coordinamento della protezione civile valuta, in linea di massima, l'entita' complessiva dei danni al fine di determinare l'impegno di spesa da assumere con il successivo provvedimento legislativo di cui al comma 5. Entro il medesimo termine le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile, dandone comunicazione alla regione siciliana, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi di competenza. Nelle opere di cui al presente comma e' compreso il patrimonio storico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di Noto.

  3. I lavori attinenti agli interventi d'emergenza di cui al comma 1 sono considerati urgenti ed indifferibili ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

  4. Su indicazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana, i Ministri competenti provvedono su pertinenti capitoli di bilancio al finanziamento dei progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio colpito dal sisma con carattere di priorita', anche a stralcio dei programmi generali di finanziamento; le relative opere saranno realizzate secondo le procedure ordinarie previste dalla legislazione in materia.

  5. Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti per l'emergenza e in attesa di una legge organica in cui si definiscano obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. In attuazione della legge organica, la regione siciliana, sentiti gli enti locali ed in collaborazione con i Ministri competenti, definisce la formazione di un piano e di un programma di ricostruzione, anche a completamento organico degli interventi d'emergenza. Il piano ha per fine la prevenzione antisismica, la ricostruzione della struttura edilizia, il potenziamento dei servizi di protezione civile, la ripresa delle attivita' produttive. Il piano delimita l'area, i danni, gli obiettivi, le risorse e i tempi d'attuazione; stabilisce altresi' gli oneri a carico dello Stato, della regione e degli enti locali.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in favore delle popolazioni colpite dal terremoto verificatosi nel dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonche' in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi dal giugno 1990 al gennaio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, del turismo e dello spettacolo e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attivita' assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine e' integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

  2. Entro il 15 giugno 1991, il Ministro per il coordinamento della protezione civile valuta . . . l'entita' complessiva dei danni al fine di determinare l'impegno di spesa da assumere con il successivo provvedimento legislativo di cui al comma 5. Entro il medesimo termine le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile, dandone comunicazione alla regione siciliana, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi di competenza. Nelle opere di cui al presente comma e' compreso il patrimonio storico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di Noto.

  3. I lavori attinenti agli interventi d'emergenza di cui al comma 1 sono considerati urgenti ed indifferibili ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

  4. Su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana, i Ministri competenti provvedono su pertinenti capitoli di bilancio al finanziamento dei progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio colpito dal sisma con carattere di priorita', anche a stralcio dei programmi generali di finanziamento; le relative opere saranno realizzate secondo le procedure ordinarie previste dalla legislazione in materia.

  5. Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti per l'emergenza e in attesa di una legge organica in cui si definiscano obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. In attuazione della legge organica, la regione siciliana, sentiti gli enti locali e le autorita' di bacino ed in collaborazione con i Ministri competenti, definisce la formazione di un piano e di un programma di ricostruzione, anche a completamento organico degli interventi d'emergenza. Il piano ha per fine la prevenzione antisismica, la ricostruzione della struttura edilizia, il potenziamento dei servizi di protezione civile, la ripresa delle attivita' produttive e la tutela dell'ambiente. Il piano delimita l'area, i danni, gli obiettivi, le risorse e i tempi d'attuazione; stabilisce altresi' gli oneri a carico dello Stato, della regione e degli enti locali.

Art 2.
  1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture, e' avviato, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, un programma di adeguamento antisismico, in conformita' alla normativa tecnica vigente in materia. In attesa della definizione del piano organico di cui al comma 5 dell'articolo 1, le modalita' di attuazione del programma sono definite, con riferimento alle situazioni d'urgenza, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana. Per l'avvio del programma di adeguamento antisismico il Fondo per la protezione civile e' integrato della somma di lire 30 miliardi per l'anno 1990.

  2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonche' un sistema di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni e di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia, il Fondo per la protezione civile e' integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione di tali sistemi, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante stipula di apposite convenzioni. Alla gestione dei sistemi il Ministro provvede d'intesa con la regione siciliana.

Art 2.
  1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture, e' avviato, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, un programma di adeguamento antisismico, in conformita' alla normativa tecnica vigente in materia. In attesa della definizione del piano organico di cui al comma 5 dell'articolo 1, le modalita' di attuazione del programma sono definite, con riferimento alle situazioni d'urgenza, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana. Per l'avvio del programma di adeguamento antisismico il Fondo per la protezione civile e' integrato della somma di lire 30 miliardi per l'anno 1990.

  2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonche' un sistema di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni e...

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