LEGGE 29 novembre 2007, n. 222 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale

Coming into Force01 Dicembre 2007
Enactment Date29 Novembre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/11/30/007G0238/ORIGINAL
Published date30 Novembre 2007
Official Gazette PublicationGU n.279 del 30-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 249
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri Padoa Schioppa, Ministro

dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella

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Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2007, N. 159

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP). - 1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall' articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volonta' di adesione";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione"".

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale" e le parole: "tali da mettere in pericolo" dalle seguenti: "tale da mettere in pericolo";

al comma 2, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", con la facolta', fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario ad acta e' incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.";

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi";

la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Commissari ad acta per le regioni inadempienti".

All'articolo 5:

al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe "A" ai fini della rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate dalle aziende sanitarie", nel terzo periodo, le parole: "in data 31 luglio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007" e dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera";

al comma 2:

alla lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "del comma 3" sono inserite le seguenti: "del presente articolo";

alla lettera b), le parole: "prevista dallo stesso comma" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dalla stessa lettera a)";

alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: ", e successive modificazioni";

alla lettera d), le parole: "dell'impiego" sono sostituite dalle seguenti: "sull'impiego" e dopo le parole: "articolo 18 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";

al comma 3, lettera a), nel secondo periodo, le parole: "comma 2, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettera a)" e, nel terzo periodo, le parole: "citata lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "citata lettera a)";

al comma 4, secondo periodo, le parole: "e dette misure" sono sostituite dalle seguenti: "; dette misure";

al comma 5, primo periodo, le parole: "del 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 2,4 per cento";

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformita' da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente al 1° ottobre 2007".

5-ter. Per la prosecuzione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'accordo tra il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007.

5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialita' medicinale o il nome del generico.

5-quinquies. Al comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

"c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attivita' editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia".

5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell' articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole: "ad uso autologo" sono inserite le seguenti: ", agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute su proposta dell'AIFA"".

Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

"Art. 5-bis. - (Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Al comma 297 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unita'". L'AIFA e' autorizzata ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, gia' in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 26 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

  1. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.467.253,87, e' a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera b), numero 4), dell' articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rappresenta per l'AIFA un'entrata certa con carattere di continuita'".

    L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 6. - (Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria). - I. Ai fini della realizzazione della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, e' determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21...

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