ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 2001, n. 347.
All'articolo 1, al comma 1, terzo periodo, la parola: "approvato" e' sostituita dalla seguente: "sancito".
All'articolo 2:
al comma 1, seconda periodo, le parole: "prevedono, inoltre, l'individuazione e l'irrogazione di sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: ", inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Al fine del contenimento della spesa sanitaria, pur nel rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, gli stessi possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione mediante prodotti registrati presso il Ministero della salute che assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento e nel pieno rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute degli operatori. I rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione, possono essere assimilati ai rifiuti urbani";
al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "decidere" sono inserite le seguenti: ", con proprio provvedimento,";
al comma 3, dopo le parole: "per beni e servizi," e' inserita la seguente: "e";
al comma 5, nell'alinea, le parole: "dopo il comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "dopo il comma 5" e le parole: "6-bis", "6-ter" e "6-quater" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
"5-bis", "5-ter" e "5-quater";
dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, prima delle parole: "Sono soppressi" le seguenti: "A far data dal 1 febbraio 2002"".
All'articolo 3:
al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere nonche' delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio economico;";
ai commi 3, 4, 6 e 7 le parole: "ed integrazioni" sono soppresse;
il comma 5 e' soppresso.
All'articolo 4:
al comma 3, le parole: "Stato-regioni 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Stato-regioni di cui all'articolo 1, comma 1";
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed alle modalita' previste dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono disporre la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinare i tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore alla aliquota dello 0,5 e' determinata con legge regionale".
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: "ed un migliore rapporto tra costi e benefici" sono sostituite dalle...