DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1996, n. 367 - Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato

Coming into Force26 Luglio 1996
Enactment Date29 Giugno 1996
Published date11 Luglio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/07/11/096G0389/CONSOLIDATED/20190812
Official Gazette PublicationGU n.161 del 11-07-1996
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1996;

Acquisiti i prescritti pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasformazione

  1. Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale

  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono considerati enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale:

    1. gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

    2. altri enti operanti nel settore musicale, a condizione che svolgano attivita' di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonche' gli enti che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali.

  2. Gli enti di cui alla lettera b) del comma 1, sono individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati.

  3. Gli enti di cui al comma 2 definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonche' i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.

Art 2.

Enti ... operanti nel settore musicale

  1. Il presente decreto si applica:

    1. agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

    b) ad altri enti operanti nel settore musicale, identificati, sulla base di criteri previamente definiti dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.

  2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134.

  3. Gli enti di cui al comma 1, lettera b); definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonche' i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.

Art 2.

Enti operanti nel settore musicale

  1. Il presente decreto si applica:

    1. agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

    b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e succesive modificazioni.

  2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134.

  3. Gli enti di cui al comma 1, lettera b) definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonche' i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.

Art 3.

Finalita' delle fondazioni

  1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettivita'.

  2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresi' svolgere, in conformita' degli scopi istituzionali, attivita' commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialita' ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Art 4.

Personalita' giuridica delle fondazioni e norme applicabili

  1. Le fondazioni di cui all'art. 1 hanno personalita' giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Titolo II PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE
Art 5.

Deliberazione di trasformazione

  1. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta dall'organo dell'ente competente in materia statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il termine decorre dall'adozione del decreto previsto dall'art. 2, comma 2.

  2. Alla seduta devono prendere parte i componenti in carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e dal comune. L'organo puo' deliberare in loro assenza nella terza seduta consecutiva nella quale l'argomento e' posto all'ordine del giorno.

  3. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia assorbe la "Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia", assumendo la titolarita' di tutti i rapporti attivi e passivi di tale ultima fondazione.

Art 5.

Deliberazione di trasformazione

  1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134.

  2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134.

  3. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia assorbe la "Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia", assumendo la titolarita' di tutti i rapporti attivi e passivi di tale ultima fondazione.

Art 6.

Contenuto della deliberazione

  1. La deliberazione di trasformazione deve contenere:

    1. lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante le indicazioni prescritte dall'art. 16 del codice civile e dal presente decreto;

    2. indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione;

    3. un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potra' svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, come ridefiniti dal successivo art. 24, dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del presente decreto.

  2. L'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione e' costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa per l'anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata all'ente trasformato, ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto corrisponde alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione.

  3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio.

Art 7.

Stima del patrimonio iniziale della fondazione

  1. La deliberazione di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, comprensivo degli apporti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ente ha sede.

  2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

  3. All'esperto designato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Art 8.

Approvazione della deliberazione di trasformazione

  1. La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, e' trasmessa all'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, al Ministero del...

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