Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1996;
Acquisiti i prescritti pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasformazione
Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art
2.
Enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale
-
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono considerati enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale:
gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;
altri enti operanti nel settore musicale, a condizione che svolgano attivita' di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonche' gli enti che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma 1, sono individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati.
Gli enti di cui al comma 2 definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonche' i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.
Art
2.
Enti ... operanti nel settore musicale
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Il presente decreto si applica:
agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;
b) ad altri enti operanti nel settore musicale, identificati, sulla base di criteri previamente definiti dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134.
Gli enti di cui al comma 1, lettera b); definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonche' i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.
Art
2.
Enti operanti nel settore musicale
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Il presente decreto si applica:
agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;
b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e succesive modificazioni.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134.
Gli enti di cui al comma 1, lettera b) definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonche' i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.
Art
3.
Finalita' delle fondazioni
Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettivita'.
Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresi' svolgere, in conformita' degli scopi istituzionali, attivita' commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialita' ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.
Art
4.
Personalita' giuridica delle fondazioni e norme applicabili
Le fondazioni di cui all'art. 1 hanno personalita' giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.