LEGGE 14 agosto 1967, n. 800 - Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Coming into Force01 Ottobre 1967
Enactment Date14 Agosto 1967
Published date16 Settembre 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/09/16/067U0800/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.233 del 16-09-1967
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Presupposti e finalita' della legge

Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale.

Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene con idonee provvidenze.

Art 2.

Fondi per il sovvenzionamento delle attivita' liriche e musicali

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

  1. un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo art. 6;

  2. un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attivita' musicali. Tale fondo e' costituito:

dal 60% dell'aliquota del 6,17% sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

dal 60% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della societa' RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto de Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo puo' essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessita' di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo art. 6, nonche' alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.

Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b) del presente articolo e' assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo art. 28. Tale percentuale sara' adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri e di istituzioni concertistico-orchestrali ai sensi dell'art. 28.

A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.

Art 2.

Fondi per il sovvenzionamento delle attivita' liriche e musicali

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

  1. un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo art. 6; 2

  2. un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attivita' musicali. Tale fondo e' costituito:

dal 60% dell'aliquota del 6,17% sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

dal 60% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della societa' RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto de Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo puo' essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessita' di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo art. 6, nonche' alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.

Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b) del presente articolo e' assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo art. 28. Tale percentuale sara' adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri e di istituzioni concertistico-orchestrali ai sensi dell'art. 28.

A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.

Art 2.

Fondi per il sovvenzionamento delle attivita' liriche e musicali

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

  1. un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo art. 6;(2)

  2. un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attivita' musicali. Tale fondo e' costituito:

dal 60% dell'aliquota del 6,17% sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

dal 60% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della societa' RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto de Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62. 3

Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo puo' essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessita' di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo art. 6, nonche' alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.

Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b) del presente articolo e' assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali di cui al successivo art. 28. Tale percentuale sara' adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri e di istituzioni concertistico-orchestrali ai sensi dell'art. 28.

A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per...

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