DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 1948, n. 62 - Disposizioni a favore del teatro

Coming into Force11 Marzo 1948
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date25 Febbraio 1948
Enactment Date20 Febbraio 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/02/25/048U0062/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.47 del 25-02-1948
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948: Art. 1.

Ferma la quota del 12% prelevata dai diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse, per la concessione di contributi a favore degli enti ed istituzioni indicate nell'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, per un biennio a decorrere dal 1 gennaio 1948 altra quota pari al 6% viene prelevata dagli stessi diritti erariali, al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori, per sovvenzionare, sia all'interno della Repubblica sia all'estero, manifestazioni teatrali italiane di particolare importanza artistica e sociale. Essa e' destinata per un terzo a favore di manifestazioni teatrali di prosa e per due terzi a favore di manifestazioni musicali.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948: Art. 1.

Ferma la quota del 12% prelevata dai diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse, per la concessione di contributi a favore degli enti ed istituzioni indicate nell'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, per un biennio a decorrere dal 1 gennaio 1948 altra quota pari al 6% viene prelevata dagli stessi diritti erariali, al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori, per sovvenzionare, sia all'interno della Repubblica sia all'estero, manifestazioni teatrali italiane di particolare importanza artistica e sociale. Essa e' destinata per un terzo a favore di manifestazioni teatrali di prosa e per due terzi a favore di manifestazioni musicali.2

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948: Art. 1.

Ferma la quota del 12% prelevata dai diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse, per la concessione di contributi a favore degli enti ed istituzioni indicate nell'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, per un biennio a decorrere dal 1 gennaio 1948 altra quota pari al 6% viene prelevata dagli stessi diritti erariali, al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori, per sovvenzionare, sia all'interno della Repubblica sia all'estero, manifestazioni teatrali italiane di particolare importanza artistica e sociale. Essa e' destinata per un terzo a favore di manifestazioni teatrali di prosa e per due terzi a favore di manifestazioni musicali.(2)4

Art 2.

La erogazione del fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e' effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base all'esame dei bilanci, dei programmi artistici e della attivita' svolta e da svolgere da ciascun ente, sentito il parere di una Commissione composta:

1) del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei Ministri, che la presiede;

2) del Sottosegretario di Stato per le finanze;

3) del Sottosegretario di Stato per il tesoro;

4) del capo del Servizio dello spettacolo;

5) del funzionario preposto agli uffici del Teatro e di un altro funzionario degli uffici stessi;

6) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

7) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

8) di un rappresentante degli enti autonomi lirici e di un rappresentante degli enti ed istituti teatrali di musica e di prosa eretti in ente morale, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

9) di un esperto musicale e di un esperto del teatro di prosa nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

10) di due rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo e di due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;

11) di un rappresentante della Societa' italiana autori ed editori.

I membri non di diritto durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

L'erogazione del fondo di cui all'art. 1 e' effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione indicata nel precedente comma senza la partecipazione dei componenti di cui al n. 8.

Art 2.

La erogazione del...

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