DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1998, n. 134 - Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force23 Maggio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/05/08/098G0182/CONSOLIDATED/20001122
Enactment Date23 Aprile 1998
Published date08 Maggio 1998
Official Gazette PublicationGU n.105 del 08-05-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 387;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Ravvisata l'esigenza di trasformare gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, in fondazioni, non essendo necessaria, per l'espletamento dei loro compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico e consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni di tali enti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Udito il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasformazione

  1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, gia' disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art 2.

Statuto e stima del patrimonio

  1. La fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica le finalita', con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto compatibili.

  2. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dal suo insediamento, ed e' approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

  3. Ove lo statuto non venga adottato nel termine di cui al comma 2, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro i successivi sessanta giorni.

  4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione, ove non si sia a cio' gia' provveduto, chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

  5. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Art 3.

O r g a n i

  1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il consiglio di amministrazione delle medesime e' nominato con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed e' composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 367 del 1996, il quale lo presiede, e da quattro membri, cosi individuati:

    1. un componente, designato dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo;

    2. un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;

    3. due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

  2. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' composto di sette membri, individuati secondo quanto gia' previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Art 4.

Partecipazione dei privati

  1. Le fondazioni...

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