DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 1999, n. 270 - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274

Coming into Force24 Agosto 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/09/099G0349/CONSOLIDATED/20200519
Enactment Date08 Luglio 1999
Published date09 Agosto 1999
Official Gazette PublicationGU n.185 del 09-08-1999
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, che delega il Governo ad emanare entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha prorogato al 30 settembre 1999 il termine per l'emanazione del decreto legislativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art 1.

(Natura e finalita' dell' amministrazione straordinaria).

  1. L'amministrazione straordinaria e' la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalita' conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attivita' imprenditoriali.

Art 2.

(Imprese soggette all'amministrazione straordinaria). 1. Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti: a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.,

Art 2.

(Imprese soggette all'amministrazione straordinaria).

  1. Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno,

  2. debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi

provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo

esercizio., 1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 .

TITOLO II DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO I PROCEDIMENTO
Art 3.

(Accertamento dello stato di insolvenza). 1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. 2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Art 3.

(Accertamento dello stato di insolvenza). 1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza, su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. 2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Art 4.

(Dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale). 1. La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale e' soggetta alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge fallimentare. 2. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge fallimentare.

Art 5.

(Obblighi dell 'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza). 1. L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 2 e 27. 2. L'imprenditore deve altresi' depositare presso la cancelleria del tribunale: a) le scritture contabili; b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata; c) una situazione patrimoniale aggiornata a non piu' di trenta giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso; d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.

Art 6.

(Ricorso dei creditori). 1. Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, deve eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale adito. 2. Se l'elezione di domicilio manca, ovvero e' insufficiente o inidonea, le notificazioni e le comunicazioni che debbono effettuarsi al creditore ricorrente nel corso del procedimento sono eseguite presso la cancelleria del tribunale.

Art 7.

(Procedimento). 1. Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ("Ministro dell'industria"), il quale puo' designare un delegato per la comparizione o far pervenire un parere scritto. L'audizione puo' essere delegata dal tribunale ad uno dei componenti del collegio. 2. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine puo' essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. 3. L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria contiene l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre commissari giudiziali, da nominare nel caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. Il numero dei commissari e' stabilito dal tribunale.

Art 8.

(Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).

  1. Con la sentenza...

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