LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

Coming into Force01 Gennaio 1999
Enactment Date23 Dicembre 1998
Published date29 Dicembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/12/29/098G0502/CONSOLIDATED/20201230
Official Gazette PublicationGU n.302 del 29-12-1998 - Suppl. Ordinario n. 210
TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Restituzione del contributo straordinario per l'Europa)

  1. A ciascun contribuente e' restituito un importo pari al 60 per centodel contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato.

  2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione e' effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.

  3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, e' riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo rimborsato e l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un'apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.

  4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l'importo e' ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.

  5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 e' ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998.

  6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalita' previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze.

Art 2.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78)

  1. All'articolo 59, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1999". All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1999".

Art 2.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78)

  1. All'articolo 59, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000". All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000".

Art 3.

Incentivi per le imprese

  1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 8, sono soppressi: a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

    1. i contributi destinati alle finalita' del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

    2. il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.

  2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.

  3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto dall'anno 2000.

  4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 17, le parole: "fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001";

    1. al comma 18, le parole: "lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001".

  5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e' riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle societa' cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:

    1. l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese gia' costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento e' commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

    2. l'impresa di nuova costituzione eserciti attivita' che non assorbono neppure in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie; c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

    3. l'incremento della base occupazionale venga considerato...

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