DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 - Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi

Coming into Force11 Febbraio 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/02/11/009G0012/CONSOLIDATED/20201231
Enactment Date10 Febbraio 2009
Published date11 Febbraio 2009
Official Gazette PublicationGU n.34 del 11-02-2009
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale del settore industriale e in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione all'importanza di questi settori nel sistema produttivo nazionale ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle imprese;

Ritenuta la necessita' di collocare in un quadro unitario le disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitivita' del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale;

Considerate, altresi', le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e del loro indotto e con la necessita' di sostenere la domanda di beni durevoli, di favorirne il ricambio con finalita' di carattere ambientale e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale;

Rilevata, infine, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici

  1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro5" che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, e' concesso un contributo di euro 1500.

  2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", e' concesso un contributo di euro 2500.

  3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e' aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

  4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e' incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.

  5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria "euro 3" con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 0" o "euro 1", realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' concesso un contributo di euro 500.

  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validita' per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purche' immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

  7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilita' prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

  8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

  9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

  11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, e' stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprieta' di aziende che svolgono servizi di pubblica utilita' attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.

  12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.

  13. Le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

  14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.

  15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.

  16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

  17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, e' subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilita', vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale del settore industriale e in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione all'importanza di questi settori nel sistema produttivo nazionale ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT