LEGGE 24 novembre 2006, n. 286 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

Coming into Force29 Novembre 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/11/28/006G0307/ORIGINAL
Enactment Date24 Novembre 2006
Published date28 Novembre 2006
Official Gazette PublicationGU n.277 del 28-11-2006 - Suppl. Ordinario n. 223
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 novembre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia

e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262

Prima dell'articolo 1, le parole: "Capo I - Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, nonche' di potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria" sono soppresse. All'articolo 1:

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma"";

al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale"";

al comma 6:

all'alinea, le parole: "comma 10 " sono sostituite dalle seguenti: "comma 12" e la parola: "inserito" e' sostituita dalla seguente: "aggiunto";

il capoverso 10-bis e' sostituito dal seguente:

""12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati"";

il comma 8 e' sostituito dai seguenti:

"8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:

"2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi".

8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la terza violazione.

2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e' effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali".

8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni gia' constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti";

al comma 9, primo periodo, la parola: "nuovi" e' sostituita dalle seguenti: ", anche nuovi,", dopo le parole: "del modello F24" sono inserite le seguenti: "per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni," e la parola: "assolto" e' sostituita dalla seguente: "assolta";

al comma 10, le parole: "e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore" sono sostituite dalle seguenti: "e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facolta' prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti";

al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: "dell'Amministrazione economico-finanziaria" sono inserite le seguenti: ", per meta' delle risorse," e dopo le parole: "amministrazioni statali," sono inserite le seguenti: "per la restante meta' delle risorse,";

al comma 16, dopo le parole: "Lo schema di regolamento" sono inserite le seguenti: " previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute," e le parole: "delle competenti Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario";

al comma 17, primo periodo, le parole: "e' soppressa" sono sostituite dalle seguenti: "il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonche' la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi".

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "la maggioranza" fino a: "ed" sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. L'attivita' di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, e' remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17".

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. nell'articolo 17:

    1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    "3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore:

  2. in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;

  3. integralmente, in caso contrario";

    2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

    "3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:

  4. dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

  5. del debitore, in caso contrario";

    3) al comma 7-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento";

  6. nell'articolo 20, comma 3, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7-ter".

    4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

    "7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale".

    5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,...

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