DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 112 - Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337

Coming into Force01 Luglio 1999
Published date27 Aprile 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/04/27/099G0186/CONSOLIDATED/20200317
Enactment Date13 Aprile 1999
Official Gazette PublicationGU n.97 del 27-04-1999
Capo I AFFIDAMENTO ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
Sezione I Affidamento in concessione del servizio
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione, ed, in particolare, le lettere a), b), d), e), h), numeri da 6 a 8, l), m) e p);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. "ufficio": la struttura dell'ente creditore incaricata della gestione delle attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo;

  2. "quota": l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore;

  3. "ambito": la circoscrizione territoriale nella quale il concessionario o il commissario governativo gestisce il servizio di riscossione.

Art 2.

Requisiti per l'affidamento del servizio

  1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni.

  2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo e' affidata dal Ministero delle finanze a societa' per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attivita' di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso.

  3. I partecipanti al capitale delle societa' indicate al comma 1 ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle stesse societa', devono possedere, rispettivamente, i requisiti stabiliti dagli articoli 25, commi 1 e 2, e 26, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o comunque requisiti di professionalita' equipollenti da determinarsi con decreto ministeriale. La mancanza di tali requisiti produce gli effetti previsti dall'articolo 25, comma 3, del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; in tal caso, le funzioni attribuite dalle predette norme alla Banca d'Italia sono esercitate dal Ministero delle finanze.

  4. I trasferimenti, per atto tra vivi, delle azioni delle societa' concessionarie, nonche' le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte tali societa' sono soggette, a pena di inefficacia, alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze.

  5. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle societa' di cui al comma 1:

    1. i membri del Parlamento e del Governo;

    2. i membri dei consigli o assemblee o giunte, e dei relativi comitati di controllo, regionali, provinciali e comunali;

    3. i dipendenti in servizio attivo degli enti che riscuotono mediante ruolo;

    4. i componenti dell'organo di revisione economica e finanziaria degli enti che riscuotono mediante ruolo.

  6. Le societa' di cui al comma 2 devono disporre di sistemi informativi automatizzati adeguati al volume delle operazioni da trattare e collegati telematicamente tra di loro e, con modalita' centralizzate, con la rete unitaria della pubblica amministrazione. Le specifiche tecniche dei sistemi e delle procedure, nonche' le misure di sicurezza dei dati e delle strutture, e le informazioni che i concessionari devono fornire ai fini di rilevazione e controllo sulla loro attivita', sono individuate con decreto del Ministero delle finanze, sentita l'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante per la protezione dei dati personali.

Art 3.

Procedura di affidamento

  1. Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

  2. La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del trasferimento di pubbliche funzioni disposto in concessione.

  3. Ai fini dell'affidamento della concessione vengono necessariamente valutati, con riferimento all'estensione dell'ambito, i seguenti elementi: a) capacita' finanziaria;

    1. capacita' tecnica ed organizzativa, anche in relazione alle attivita' affidabili a terzi;

    2. ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio; d) percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1.

  4. La concessione viene affidata con decreto del Ministero delle finanze; con tale decreto viene fissato il termine entro il quale il concessionario stipula una convenzione accessoria all'atto di concessione nella quale si prevede necessariamente l'obbligo per i concessionari di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6 su richiesta degli enti locali.

  5. Per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  6. La riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano esercitato la facolta' di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione.

  7. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e le societa' per azioni o a responsabilita' limitata, cui partecipino i predetti enti, possono, nel rispetto delle norme sull'evidenza pubblica, incaricare i concessionari di gestire la riscossione spontanea mediante versamento diretto delle proprie entrate. Nel rispetto delle stesse norme gli enti territoriali possono affidare al concessionario del servizio della riscossione anche il servizio di tesoreria.

  8. I concessionari del servizio nazionale di riscossione possono, nel rispetto delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria degli enti locali.

Art 3.

Procedura di affidamento

  1. Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

  2. La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del trasferimento di pubbliche funzioni disposto in concessione.

  3. Ai fini dell'affidamento della concessione vengono necessariamente valutati, con riferimento all'estensione dell'ambito, i seguenti elementi: a) capacita' finanziaria;

    1. capacita' tecnica ed organizzativa, anche in relazione alle attivita' affidabili a terzi;

    2. ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio; d) percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1.

  4. La concessione viene affidata con decreto del Ministero delle finanze; con tale decreto viene fissato il termine entro il quale il concessionario stipula una convenzione accessoria all'atto di concessione nella quale si prevede necessariamente l'obbligo per i concessionari di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6 su richiesta degli enti locali.

  5. Per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n....

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