DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262 - Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

Coming into Force03 Ottobre 2006
Published date03 Ottobre 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/10/03/006G0282/CONSOLIDATED/20200229
Enactment Date03 Ottobre 2006
Official Gazette PublicationGU n.230 del 03-10-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonche' di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonche' di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonche' potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria

  1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma telematica:

    1. dei dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali,

      rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali,

      concernenti l'attivita' svolta nei settori degli oli minerali,

      dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e

      bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e

      62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26

      ottobre 1995, n. 504;

    2. del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre

      imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui

      al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli

      articoli 6, 10, 12, 61 e 62;

    3. delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle

      accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

  2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruita' della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.".

  3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di proprieta' intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, puo' disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. E' fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalita' e tempi della procedura di cui al comma 3.

  5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nell'ultimo periodo, le parole: "di cui all'articolo 52" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 51 e 52";

    2. e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni per l'accesso presso gli enti indicati al n. 7) dell'articolo 51 del

    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

    sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore

    regionale.".

  6. Dopo il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' inserito il seguente: "10-bis. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.".

  7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi

      in relazione ai quali la societa' percepisce somme per il diritto

      di sfruttamento dell'immagine";

    2. e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto,

      le modalita' ed i termini delle trasmissioni telematiche.".

  8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora sia definitivamente accertata la violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale".

  9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.

  10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione e' subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore.

  11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e' fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.

  12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole da: "Con la convenzione" a: "e' definita" sono sostituite dalle seguenti: "La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita e definisce anche".

  13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: "mediante posta elettronica certificata".

  14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attivita' operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, e' destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria nonche' delle amministrazioni statali, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilita' territoriale, l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

  15. Con il...

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