DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41 - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

Coming into Force24 Febbraio 1995
Published date23 Febbraio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/02/23/095G0076/CONSOLIDATED/20141128
Enactment Date23 Febbraio 1995
Official Gazette PublicationGU n.45 del 23-02-1995
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. F i n a l i t a'

  1. Ai fini del mantenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del limite massimo del ricorso al mercato finanziario per gli anni 1995, 1996 e 1997 stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), il presente decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 9, contiene esclusivamente disposizioni in grado di comportare maggiori entrate in misura non inferiore a 16.000 miliardi di lire su base annua e riduzione di spesa in misura non inferiore a 8.000 miliardi di lire su base annua per ciascuno degli anni del bilancio triennale.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. F i n a l i t a'

  1. Ai fini del mantenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del limite massimo del ricorso al mercato finanziario per gli anni 1995, 1996 e 1997 stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), il presente decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 9, contiene ... disposizioni in grado di comportare maggiori entrate in misura non inferiore a 15.750 miliardi di lire su base annua e riduzione di spesa in misura non inferiore a 7.500 miliardi di lire su base annua per ciascuno degli anni del bilancio triennale.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA
Art 2.

Riduzione stanziamenti e blocco impegni

  1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali, per regolazioni debitorie e per rate ammortamento mutui, sono ridotte del 20 per cento e comunque fino a concorrenza delle quote non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita' relative a limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed a rate di ammortamento di mutui, salvo quanto disposto dal comma 3, sono ridotti, fino a concorrenza delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: Categoria I - con esclusione del cap. 1001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 5% Categoria II - con esclusione di stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e relativi contributi previdenziali ed assistenziali e ritenute erariali, indennita' di trasferimento e rimborso spese di viaggi, retribuzioni ad aggio ed a contratto privato 6% Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle relative al Ministero della difesa 6% Categoria V - con esclusione dei capitoli 5941, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province

    e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.), alle universita' (codice economico 5.7.2. dello stato di previsione dell' Universita' e della ricerca scientifica) ed all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni e dei danni di guerra (codici economici 5.1.1. e 5.1.2.) 5% Per l'Ente poste italiane la predetta Riduzione del 5 per cento e' ragguagliata all'importo dei trasferimenti di bilancio nonche' ai compensi convenzionali corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti. Per il suddetto codice economico 5.7.2. Dello stato di previsione del Ministero dell' universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la percentuale di riduzione e' del 3 per cento. Categoria IX - limitatamente ai seguenti codici: a) codice 9.3.0. con esclusione dei capitoli 6853, 6857, 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; 1244, 1245, 4796 e 4797 dello stato di previsione del Ministero della difesa; b) codice 9.9.0. 10% Categorie X, XI e XII - con esclusione delle spese per danni bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.), del capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonche' dei trasferimenti alle province ed ai comuni (codice economico 12.5.0.) e all' estero (codice economico 12.8.0.)

    3% Categoria XIII 10% Categorie XIV e XVI -con esclusione dei capitoli 9001, 9003 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 5%

  3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995 cessa l'onere, a carico del bilancio dello Stato, relativo all'ammortamento dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), ai sensi dell'articolo 11, comma 22, della legge 22 febbraio 1986, n. 41, e dell'articolo 3, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749.

  4. Le riduzioni di cui al comma 2, che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT