Per gli anni 1995, 1996 e 1997, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali, per regolazioni debitorie e per rate ammortamento mutui, sono ridotte del 20 per cento e comunque fino a concorrenza delle quote non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita' relative a limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed a rate di ammortamento di mutui, salvo quanto disposto dal comma 3, sono ridotti, fino a concorrenza delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: Categoria I - con esclusione del cap. 1001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 5% Categoria II - con esclusione di stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e relativi contributi previdenziali ed assistenziali e ritenute erariali, indennita' di trasferimento e rimborso spese di viaggi, retribuzioni ad aggio ed a contratto privato 6% Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle relative al Ministero della difesa 6% Categoria V - con esclusione dei capitoli 5941, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province
e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.), alle universita' (codice economico 5.7.2. dello stato di previsione dell' Universita' e della ricerca scientifica) ed all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni e dei danni di guerra (codici economici 5.1.1. e 5.1.2.) 5% Per l'Ente poste italiane la predetta Riduzione del 5 per cento e' ragguagliata all'importo dei trasferimenti di bilancio nonche' ai compensi convenzionali corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti. Per il suddetto codice economico 5.7.2. Dello stato di previsione del Ministero dell' universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la percentuale di riduzione e' del 3 per cento. Categoria IX - limitatamente ai seguenti codici: a) codice 9.3.0. con esclusione dei capitoli 6853, 6857, 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; 1244, 1245, 4796 e 4797 dello stato di previsione del Ministero della difesa; b) codice 9.9.0. 10% Categorie X, XI e XII - con esclusione delle spese per danni bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.), del capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonche' dei trasferimenti alle province ed ai comuni (codice economico 12.5.0.) e all' estero (codice economico 12.8.0.)
3% Categoria XIII 10% Categorie XIV e XVI -con esclusione dei capitoli 9001, 9003 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 5%
A decorrere dall'esercizio finanziario 1995 cessa l'onere, a carico del bilancio dello Stato, relativo all'ammortamento dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), ai sensi dell'articolo 11, comma 22, della legge 22 febbraio 1986, n. 41, e dell'articolo 3, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749.