DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1985, n. 547 - Autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per l'emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato

Coming into Force21 Ottobre 1985
Enactment Date19 Ottobre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/10/21/085U0547/CONSOLIDATED/19851220
Published date21 Ottobre 1985
Official Gazette PublicationGU n.248 del 21-10-1985
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di autorizzare l'IRI, l'ENI e l'EFIM ad emettere prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati al loro fondo di dotazione e di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono autorizzati ad emettere, fino all'importo massimo di lire 3.500 miliardi, obbligazioni di durata sino a dieci anni, con preammortamento di quattro anni.

  2. Le emissioni di cui al precedente comma 1 possono essere effettuate dall'IRI fino ad un massimo di lire 2.335 miliardi, dall'ENI fino all'importo massimo di lire 655 miliardi e dall'EFIM fino all'importo massimo di lire 510 miliardi.

  3. Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalita' determinate dal Ministro del tesoro. L'onere delle suddette obbligazioni, per capitale ed interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante rimborso delle rate di ammortamento agli enti di cui al precedente comma 2, con imputazione delle relative spese ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

  4. Gli enti di gestione portano annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate corrisposte per l'ammortamento del prestito obbligazionario, limitatamente alla quota capitale.

  5. Il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta degli enti di gestione, presenta all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori.

Art 2.
  1. Gli enti di cui al comma 2 del precedente articolo 1 sono autorizzati ad effettuare operazioni di prefinanziamento fino alla concorrenza massima della meta' dell'importo del prestito obbligazionario che puo' essere emesso rispettivamente da ciascun ente, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui al presente decreto.

  2. Su dette operazioni di prefinanziamento puo' essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la...

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