LEGGE 4 agosto 2006, n. 248 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

Coming into Force12 Agosto 2006
Published date11 Agosto 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/08/11/006G0269/ORIGINAL
Enactment Date04 Agosto 2006
Official Gazette PublicationGU n.186 del 11-08-2006 - Suppl. Ordinario n. 183
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 agosto 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia

e delle finanze Bersani, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Mastella

Avvertenza: Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2006. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 56.

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223

All'articolo 1:

dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione".

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), le parole: "la fissazione di tariffe obbligatorie" sono sostituite dalle seguenti: "l'obbligatorieta' di tariffe";

al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine";

al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

"c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita' libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita'";

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attivita' professionali";

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali"".

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, le parole: "le attivita' economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande," sono sostituite dalle seguenti: "le attivita' commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande";

al comma 1, lettera a), le parole: "fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti" sono sostituite dalle seguenti: "fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande";

al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare";

al comma 1, lettera e), la parola: "generali" e' soppressa;

al comma 1, lettera f), dopo la parola: "temporale" sono inserite le seguenti: "o quantitativo" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: ", tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti";

al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie".

All'articolo 4:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attivita' produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformita' alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita' del prodotto finito";

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformita' al diritto comunitario:

  1. la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

  2. la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

  3. l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalita' di confezionamento e di vendita, nonche' delle eventuali modalita' di conservazione e di consumo".

    All'articolo 5:

    al comma 1, dopo le parole: "a prescrizione medica," sono inserite le seguenti: "previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e";

    al comma 2, le parole: "con l'assistenza" sono sostituite dalle seguenti: "alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente";

    al comma 3, dopo le parole: "sulla confezione del farmaco" sono inserite le seguenti: "rientrante nelle categorie di cui al comma 1";

    dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

    "3-bis. Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita' medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574";

    al comma 5, dopo la parola: "distribuzione" e' inserito il segno di interpunzione: ",";

    il comma 6 e' sostituito dal seguente:

    "6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362";

    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

    "6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

    "9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.

    1. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475".

    6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e' inserito il seguente:

    "4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo' essere titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale."";

    il comma 7 e' sostituito dal seguente:

    "7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' abrogato".

    L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 6. - (Interventi per il potenziamento del servizio di taxi). - 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita', in conformita' al...

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