LEGGE 22 marzo 1995, n. 85 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

Coming into Force24 Marzo 1995
Enactment Date22 Marzo 1995
Published date23 Marzo 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/03/23/095G0117/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.69 del 23-03-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 marzo 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

FANTOZZI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 1995. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 a questa stessa Gazzetta Ufficiale. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 20 aprile 1995.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N.41

All'articolo 1, al comma 1, la parola: "esclusivamente" e' soppressa; le parole: "16.000 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "15.750 miliardi"; e le parole: "8.000 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "7.500 miliardi".

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: "tabelle A" sono inserite le seguenti: ", con esclusione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno,"; dopo le parole: "rate ammortamento mutui," sono inserite le seguenti: "e per interventi nel settore agroalimentare,";

le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 22 per cento per il 1995, del 24 percento per il 1996 e del 26 per cento per il 1997" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove i decreti-legge, che hanno utilizzato quote di cui al periodo precedente e siano emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non vengano convertiti ne' vengano reiterati, trova applicazione su tali quote la riduzione di cui al periodo precedente" dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del consiglio del ministri al capitolo 5501 per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI e il SISDE e' ridotta di lire 10 miliardi":

al comma 2, le parole da: "Categoria I" fino a: "5%" sono soppresse:

al comma 2, alla voce: Categoria II", le parole da: "con esclusione" fino al "6%" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle spese per compensi per lavoro straordinario, per indennita' di missione all'interno e all'estero e per indennita' di servizio all'estero ed assegni di sede nonche' per tutte le altre indennita' non rilevanti ai fini della copertura dei costi dei contratti da individuarsi con decreto del Ministro del tesoro... 8%;

al comma 2, dopo le parole: "Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle relative al Ministero della difesa... 6%" sono aggiunte le seguenti: "Categoria IV - spese relative al Ministero della difesa, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di

previsione dello stesso Ministero... 2%";

al comma 2, alla voce: "Categoria V", nell'ultimo periodo, la parola: "3" e' sostituita dalla seguente: "1" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I capitoli 1256, 7324 e 7551 dello stato di previsione dello stesso Ministero vengono ulteriormente ridotti rispettivamente di lire 30, 100 e 30 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa";

al comma 2, alla voce: Categoria IX", lettera a), dopo la parola: "6868" sono inserite le seguenti: ", 6869 e 6877";

al comma 2, le parole: "Categoria XIV e XVI" sono sostituite dalle seguenti: "Categorie XIV, XV e XVI":

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2"bis. Per i capitoli della categoria IX e per quelli dello stato di previsione, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con codice economico 5.7.2., i cui stanziamenti vengono destinati anche a retribuzioni a personale statale, nonche' per i capitoli relativi alle indennita' di servizio all'estero e assegni di sede, per quelli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione con codici economici 5.1.3., 5.1.5. e 5.7.9. e per il capitolo 1121 del medesimo stato di previsione, la riduzione di cui al comma 2 puo' essere modificata su proposta del Ministro competente, con corrispondente compensazione a carico di altri capitoli dei medesimi stati di previsione aventi natura discrezionale, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio":

al comma 3, le parole: "legge 22 febbraio 1986, n.41" sono sostituite dalle seguenti: "legge 28 febbraio 1986, n.41":

dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-bis. Il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n.725, e' ridotto per l'anno 1997 di 160 miliardi di lire".

All'articolo 3:

al comma 2, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "La determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua, anche per gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando, se necessario, con criterio proporzionale, il gettito dell'ICI riscossa per il 1994, al netto delle detrazioni per l'abitazione principale.":

al comma 4, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "L'elenco dei servizi indispensabili e' aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale. La metodologia dei parametri monetari e' gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo standard definite dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale";

al comma 4, ultimo periodo, le parole: "le lettere da a) ad e)" sono sostituite dalle seguenti: "le lettere da a) ad e-bis)" e dopo le parole: "decreto legislativo n.504 del 1992" sono aggiunte le seguenti: "come modificato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n.528".

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: "comma 4 dell'articolo 1 della legge 17 marzo 1993, n.63" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n.63", e le parole: "devono trasmettere all'INPS ed all'INAIL, entro tre giorni dalla data di presentazione, copia delle domande di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "danno comunicazione su supporto informatico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.166, entro tre giorni all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni al registro ditte"; al secondo periodo, le parole: "dovranno essere trasmesse all'INPS e all'INAIL copia delle domande giacenti presso le citate camere di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "le camere di commercio danno comunicazione su supporto informatico all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni eventualmente non ancora comunicate":

dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Le domande di iscrizione di cui al comma 1 sono approvate o respinte entro trenta giorni della data di presentazione, ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241".

L'articoli 8 e' soppresso.

Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente:

"Art. 9-bis, - (Possibilita' di modifica delle aliquote dell'ICI per l'anno 1995). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n.48, i comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1995 entro il 30 giugno 1995.

  1. Per l'anno 1995, il versamento di acconto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e' calcolato in relazione alle aliquote vigenti alla data del 31 maggio 1995; l'eventuale compensazione fra l'ammontare dell'imposta conseguente alle aliquote vigenti alla data predetta e quella relativa all'applicazione delle aliquote deliberate successivamente dal comune, e' operata in sede di versamento dell'imposta a saldo".

    All'articolo 10:

    al comma 2, lettera a), le parole da: "e dei medicinali da banco" fino a: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.539" sono soppresse;

    al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), sono aggiunti i seguenti:

    "2-bis) prosciutto cotto;

    2-ter) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali dal genere bufalo (ex 01.02), e suina (ex 01.03)";

    dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

    "2-bis. All'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.627, e' aggiunto il seguente numero:

    "8-bis) ai trasporti delle merci di cui e' accertata la provenienza da o la destinazione verso altri Paesi comunitari"";

    al comma 3, nel numero 120) richiamato, dopo la parola: "campeggio", sono inserite le seguenti: "nonche' prestazioni di maggiore comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari".

    Dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente:

    "Art. 10-bis. - (Modifica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633). - 1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26...

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