LEGGE 29 ottobre 1993, n. 427 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Coming into Force30 Ottobre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/10/29/093G0507/CONSOLIDATED/19931230
Published date29 Ottobre 1993
Enactment Date29 Ottobre 1993
Official Gazette PublicationGU n.255 del 29-10-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, salvo quelli derivanti dall'esclusione dal regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previsto per i produttori agricoli, per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, per le societa' a responsabilita' limitata, per le societa' di mutua assicurazione e per le altre imprese, anche individuali, che nell'anno precedente abbiano conseguito un volume di affari superiore ai 360 milioni di lire, e del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213. I produttori agricoli che hanno effettuato versamenti di imposta per effetto delle disposizioni contenute nei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, e 28 aprile 1993, n. 131, hanno diritto, limitatamente alle operazioni per le quali e' stata emessa fattura, in sede di dichiarazione relativa all'anno 1993, alla detrazione o al rimborso delle somme versate. Le societa' per azioni ed in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata e le societa' di mutua assicurazione che per il triennio 1993-1995 intendano optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale possono darne comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. Le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e quelle concernenti l'imposta sul valore aggiunto di cui al numero 21) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dettate per il trasferimento di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, si applicano anche agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dal 22 maggio al 21 luglio 1993, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle operazioni effettuate nello stesso periodo di tempo anche se l'acquirente, alla data dell'acquisto, possedeva altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione in un comune diverso da quello ove e' situato l'immobile acquistato, a condizione che abbia dichiarato nell'atto, a pena di decadenza, di non possedere nel comune dove e' situato l'immobile acquistato altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e di voler adibire tale immobile a propria abitazione principale.

  4. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali e amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 ottobre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

GALLO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1993, N. 331

All'articolo 4:

al comma 3, lettera a), l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Resta ferma la facolta' del depositario autorizzato di assolvere l'obbligo di cui alla presente lettera mediante idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa";

al comma 4, dopo le parole: "I depositi fiscali" sono inserite le seguenti "si intendono compresi nel circuito doganale e".

All'articolo 7, al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: "con gli interessi legali dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso".

All'articolo 15, al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

"c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico ed a quelle nazionali inquadrate in ambito NATO, nonche' alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti".

All'articolo 17, al comma 3, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il biodiesel e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 250.000 tonnellate. Entro tale data saranno definiti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, le caratteristiche merceologiche del biodiesel, i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno presentato istanza di produzione ed immissione in consumo. Il contingente di biodiesel in esenzione di accisa potra' essere innalzato fino ad un massimo di 500.000 tonnellate annue, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 29. Alle attivita' di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio e autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. In prima applicazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di impianti gia' in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Possono essere altresi' esonerati dall'accisa i carburanti ed i combustibili di origine agricola nell'ambito di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti e in particolare i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili. L'esenzione viene accordata, a decorrere dal 1 gennaio 1994 e con l'osservanza delle modalita' da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, a programmi di produzione preventivamente autorizzati dagli organi competenti ed approvati dall'Amministrazione finanziaria".

All'articolo 20, al comma 1, alla tabella A richiamata:

il numero 6 e' sostituito dal seguente:

" 6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce e nella florovivaistica...

10% aliquota normale.

L'agevolazione e' limitata al solo gasolio e olio combustibile.

L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni d'imposta sulla base di criteri oggettivi stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualita' e quantita' delle colture, alla dotazione delle macchine e delle attrezzature effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali";

al numero 12, lettera b), le parole : "a vapore" sono sostituite dalle seguenti: "e vapore".

All'articolo 27:

al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato generale, dal direttore generale della azienda autonoma dei Monopoli di Stato e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato";

dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

"4-bis. I direttori centrali del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono membri di diritto del comitato di gestione di cui al comma 4 in sostituzione dei funzionari appartenenti all'Amministrazione centrale di cui...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT